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CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS: quanto versare nel 2017

L’INPS, con la circolare 21 del 31/01/2017, è intervenuta sul tema delle aliquote contributive per il 2017 relative alla Gestione separata INPS alla luce delle novità introdotte dalla Legge  11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 165[i]) che sono così definite:

TIPOLOGIA DI COLLABORATORE

ALIQUOTA

CHI VERSA

QUANDO VERSA

TITOLARE DI PARTITA IVA

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Il lavoratore, tramite modello F24 telematico,

alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

 

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

32,72% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Il committente tramite modello F24, previa ritenuta di 1/3 del contributo sul compenso del collaboratore

entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso

Si ricorda che gli eventuali compensi erogati entro il 12 gennaio 2017 devono essere imputati ai redditi del 2016 in virtù del principio di cassa allargato (ex art. 51 del TUIR) per cui con riferimento a tali compensi non si applicano le aliquote contributive del 2017 ma quelle del 2016 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 31,72% per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

Perché sia accreditato un intero anno, i contributi da versare saranno pari a:

1) Euro 3.731,52 per chi applica l’aliquota del 24%;

2) Euro 3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;

3) Euro 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 32,72%.



[i]A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento”.


Arsea comunica n. 11/2017

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