Il Ministero dell’Economia e della Finanza, con il Decreto 7 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n.291 del 14/12/2016, ha previsto che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice civile e' fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017”.
Ne consegue che in caso di ravvedimento per omesso versamento di tributi, gli interessi dovranno essere calcolati all’attuale tasso del 0,2% fino al 31 dicembre 2016 ed al nuovo tasso dello 0,1% dal 1° gennaio 2017.
Es: l’associazione avrebbe dovuto versare entro il 16 dicembre 2016 ritenute fiscali per complessivi 1.500,00 euro e provvede a farlo il 14 gennaio 2017.
Gli interessi saranno così quantificati:
1) per il periodo dal 17 dicembre al 31 dicembre 2016: 1.500,00/100*0,2%/365*15 = 0,12
2) per il periodo dal 1° al 14 gennaio 2017: 1.500,00/100*0,1/365*14 = 0,05
per complessivi € 0,17, cui si dovranno sommare le sanzioni.
Arsea Comunica n. 81
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