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DECRETO FISCALE: le associazioni con codice fiscale possono usare l’F24 cartaceo oltre i 1.000 euro

Nella G.U. n. 282 del 2/12/2016 è stato pubblicata la Legge n. 225 del 1/12/2016 di conversione con modifiche del D.L. 193/2016 denominato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (c.d. Decreto fiscale collegato alla legge di stabilità 2017).

In questo provvedimento viene approvata una norma in controtendenza rispetto alle disposizioni che negli ultimi anni avevano visto una progressiva riduzione delle casistiche di possibilità di utilizzo del modello F24 cartaceo per il pagamento di imposte e tributi.

Infatti l’art. 7 comma 31 del decreto prevede l’abrogazione della soglia dei 1.000 euro per l’utilizzo del modello di versamento F24 cartaceo utilizzabile da tutti i soggetti non titolari di partita IVA: quindi tale norma si applica anche a tutte le associazioni titolari del solo codice fiscale, che potranno ora versare all’erario quanto da loro dovuto anche presentandosi in banca/posta con un F24 cartaceo.

Restano però immutate le altre norme relative agli obblighi di versamento, comprese quelle di presentazione tramite sistema dell’Agenzia delle Entrate (quindi non semplicemente F24 telematico) degli F24 che a seguito di compensazioni abbiano un saldo pari a zero.

Riepiloghiamo di seguito la situazione attuale delle formalità da rispettare per il corretto utilizzo dei modelli F24 di versamento:



Soggetto

Saldo F24

Modalità di presentazione

Associazione con solo Codice Fiscale

A Zero

Sempre telematico:
- solo Entratel /Fisconline

A debito CON compensazioni

Sempre telematico:
- remote/home banking
- Entratel/Fisconline

A debito SENZA compensazioni

Telematico o cartaceo:
- cartaceo c/o banche/posta
- remote/home banking
- Entratel/Fisconline

Associazioni con Partita IVA

A Zero

Sempre telematico:
- solo Entratel /Fisconline

A debito CON compensazioni

Sempre telematico:
- remote/home banking
- Entratel/Fisconline

A debito SENZA compensazioni

 

Arsea Comunica n. 79


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