Con la conversione in Legge[i] del c.d. Decreto fiscale collegato alla legge di stabilità 2017[ii], su cui ci siamo già soffermati nella nostra circolare n.65 del2/11/2016 , sono state introdotte delle novità in materia di spesometro.
Le nuove scadenze.
Fermo restando la scadenza ordinaria di comunicazione dei dati entro il secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, sono state apportate le seguenti modifiche:
- la scadenza di presentazione dei tracciati relativi al secondo trimestre potrà essere fatta entro il 16 settembre di ogni anno, e non al 31 agosto;
- per il solo anno 2017 la prima trasmissione dei dati dei primi due trimestri potrà essere fatta cumulativamente entro il 25 luglio 2017.
Le tempistiche sono pertanto le seguenti:
Periodo di riferimento |
Scadenza invio 2017 |
Scadenza invio anni successivi |
I° Trimestre (gennaio-marzo) |
25/07/2017 |
31 maggio |
II° Trimestre (aprile-giugno) |
16 settembre |
|
III° Trimestre (luglio-settembre) |
30 novembre |
30 novembre |
IV° Trimestre (ottobre-dicembre) |
fine febbraio anno successivo |
fine febbraio anno successivo |
Anche in questo caso l’adempimento entra in vigore a gennaio 2017.
Restano invariate le scadenze per la comunicazione dello Spesometro per l’anno 2016.
Sanzioni.
Sono state considerevolmente ridotte le sanzioni per l’omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute: se prima la sanzione prevista era pari a euro 25,00 per ogni fattura con un massimale di euro 25.000,00, ora la sanzione è stata ridotta ad euro 2,00 con un massimale a trimestre di euro 1.000.
Inoltre la sanzione sarà ridotta della metà con un massimale di euro 500,00, se la trasmissione della comunicazione o la ritrasmissione dei dati corretti viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria di trasmissione.
[i] Legge n. 225 del 1/12/2016 pubblicata nella G.U. n. 282 del 2/12/2016
[ii] D.L. 193/2016 denominato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”
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