In ambito sportivo, l’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023 ha previsto al suo secondo comma che i servizi didattici e formativi in ambito sportivo resi prima del 17 agosto 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione), debbano essere considerati attività didattica in quanto tale esente ai sensi dell’art. 10, n. 20), del DPR n. 633/1972.
Il legislatore, attraverso una norma di interpretazione autentica, ha voluto così riconoscere per il periodo antecedente al 17 agosto 2023 la natura didattica di queste prestazioni, rendendole esenti da IVA, nonostante la giurisprudenza dell’Unione europea[i] si fosse espressa in senso contrario proprio con riferimento ai corsi indetti da una scuola di nuoto, in quanto diretti a perseguire un obiettivo di interesse pubblico ma privi dei connotati tipici dell’attività didattica.
Sul punto concorda la Corte di cassazione intervenuta in materia con l’ordinanza n. 20063 depositata il 16/06/2026[ii]: in materia di tributi armonizzati (come è il caso dell'IVA) sul diritto nazionale primeggia non solo il diritto dell’Unione europea[iii] ma anche le sentenze della Corte di Giustizia UE[iv] per cui il citato art.36bis secondo comma deve essere disapplicato.
Il problema non si pone invece con riferimento ai servizi sportivi realizzati in periodo successivo al 17 agosto 2023, trovando in questo caso applicazione il primo comma dell’art. 36bis del D.L. n. 75/2023 ai sensi del quale sono esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica sportiva, inclusi i servizi didattici e formativi, quando rese da enti senza scopo di lucro, tra cui gli enti sportivi dilettantistici, a favore di soggetti che praticano sport o educazione fisica.
Per approfondimenti su questa seconda disposizione si rinvia alle seguenti circolari:
- Arsea Comunica n. 25 del 20/02/2025 - Il trattamento fiscale del noleggio di impianto sportivo
- Arsea Comunica n. 7 del 17/01/2025 - Concessione impianto pubblico: il canone è soggetto ad IVA o IVA esente?
- Arsea Comunica n. 57 del 16/5/2025 - La concessione di spazi sportivi: non soggetta ad IVA? Esente IVA?
- Arsea Comunica n. 125 del 25/08/2023 - Sport ed esenzione IVA: problemi interpretativi
Arsea comunica n. 50 del 27/06/2026
[i] Come evidenziato in Arsea Comunica n. 125 del 25/08/2023. Vedi sentenza del 14 marzo 2019, A E G Fahrschul-Akademie, C-449/17, EU:C:2019:202, punto 29, nonché ordinanza del 7 ottobre 2019, Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst, C-47/19, non pubblicata, EU:C:2019:840, punto 33
[ii] ud. 29/04/2026
[iii] Corte di giustizia UE, sentenza 3 settembre 2009, in causa C-2/08, Olimpiclub; v. anche sentenza 17 luglio 2008, in causa C-132/06, p. 37, 38 e 39, ancorché pronunciata con riferimento alla sesta direttiva IVA; Cass. n. 15374/2020
[iv] in tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale (sentenza n. 389/1989) secondo cui "Poiché ai sensi dell'art. 164 del Trattato spetta alla Corte di giustizia assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del medesimo Trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative. Quando questo principio viene riferito a una norma comunitaria avente "effetti diretti" - vale a dire a una norma dalla quale i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio non v'è dubbio che la precisazione o l'integrazione del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate" (v. anche Cass. n. 11641/2013).
Francesca Colecchia
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