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Ma le associazioni e le fondazioni devono comunicare al registro imprese la PEC degli amministratori?

No, perché sono soggetti all’adempimento[i] esclusivamente le società, sia di capitale che di persone, che svolgono un’attività d’impresa, ivi incluse le reti d’imprese, quando creano un fondo patrimoniale comune e svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi.

Non sono invece soggetti all’obbligo:

1. le società alle quali è precluso lo svolgimento di un’attività commerciale, come le società semplici, salvo le società semplici esercenti attività agricola, oppure le società di mutuo soccorso;

2. i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;

3. gli enti giuridici non costituiti in forma societaria (quindi sono esonerate le associazioni e fondazioni ancorché iscritte nel registro imprese) o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale;

4. gli enti giuridici non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.

Dovrà essere comunicata la PEC degli amministratori - e dei liquidatori - e deve trattarsi della PEC personale, non di quella della società e non condivisa con gli altri amministratori.

Quali scadenze?

Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo, atteso che la norma è entrata in vigore il primo gennaio 2025:

- le imprese costituite dall’1.1.2025, o che comunque presentano la domanda di iscrizione al Registro Imprese successivamente a questa data, devono assolvere l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo pec dell’amministratore contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;

- le imprese che risultano già costituite all’1.1.2025 devono assolvere l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo pec dell’amministratore entro giugno 2025, termine individuato e ritenuto opportuno dal Ministero delle imprese (MIMIT).

Quali costi?

Per l’iscrizione e variazione dell’indirizzo pec dell’amministratore nel Registro Imprese non è dovuta l’imposta di bollo né i diritti di segreteria al pari dell’iscrizione e variazione dell’indirizzo pec dell’impresa.

Quali sanzioni?

L’omessa comunicazione dell’indirizzo pec dell’amministratore comporta:

- il blocco dell’iter istruttorio della domanda presentata. In tal caso la Camera di commercio competente richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda;

- l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 2630, cod. civ., da 103 a 1.032 euro, con la riduzione a 1/3 nel caso la violazione venga sanata entro 30 giorni dal termine prescritto.

Riferimenti normativi e di prassi

- Articolo 1, comma 860, L. 207/2024, che ha modificato l’articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012,

- Nota del Ministero delle imprese n. 43836 del 12.3.2025

- Direttiva ministeriale del 22 maggio 2015


Arsea Comunica n. 79 del 17/06/2025 



[i] 3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis - (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). -

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L’indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma 3.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

Francesca Colecchia

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