STAMPA PDF

Fiscalità degli enti del terzo settore: arriva una prima risposta dalla Commissione europea

Dal primo gennaio 2026 saranno operative le disposizioni fiscali previste per enti del terzo settore ed imprese sociali. Questo è l’annuncio del Ministero del Lavoro sulla base del parere preliminare positivo notificato dalla Commissione europea, o meglio dalla Direzione Generale Concorrenza.

La DG Concorrenza ritiene infatti che le misure fiscali pre-notificate relative all'imposta sul reddito (artt. 79, comma 2-bis, 80, 86 del Codice del terzo settore e art.18 del decreto sulle imprese sociali) non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE in linea con la sentenza Paint Graphos della Corte di giustizia europea. Viene richiesto invece un ulteriore approfondimento in merito alle misure della riforma volte a garantire:

1) l’utilizzo dei titoli di solidarietà per gli enti del terzo settore;

2) l’accesso più facile al capitale azionario per le imprese sociali.

Si ricorda che alcune disposizioni contenute nel titolo X del Codice del terzo settore e nel Decreto sull’impresa sociale saranno operative esclusivamente dal primo gennaio successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione da parte della Commissione europea con una distinzione tra enti disciplinati da:

a) Codice del terzo settore: in questo caso alcune agevolazioni fiscali sono già in vigore - in via transitoria - dal 1/1/2018[i], altre si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea ma solo alcune sono effettivamente subordinate all’autorizzazione da parte della Commissione europea:

In vigore dal 1/1 dell’anno successivo all’autorizzazione

In vigore dal 1/1/2018

Art. 77 - Titoli di solidarietà

In vigore solo se espressamente autorizzate (ex art. 101)

temporaneamente in vigore ex art.104

Art. 78 - Regime fiscale del Social Lending

Definitivamente in vigore ex art.104

temporaneamente in vigore ex art.104

Art. 79 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

In vigore ex art.104

Art. 79 comma 2 bis - Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi.

In vigore solo se espressamente autorizzate (ex art. 101)

Art. 80 - Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

In vigore solo se espressamente autorizzate (ex art. 101)

Art. 81 - Social Bonus

Definitivamente in vigore ex art.104

temporaneamente in vigore ex art.104

Art. 82 - Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Definitivamente in vigore ex art.104

temporaneamente in vigore ex art.104

Art. 83 - Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

Definitivamente in vigore ex art.104

temporaneamente in vigore ex art.104

Art. 84 - Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

In vigore ex art.104

Art. 84 comma 2 - I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società

Definitivamente in vigore ex art.104

temporaneamente in vigore ex art.104

Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso

Definitivamente in vigore ex art.104

Art. 85 comma 7 - I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società

Definitivamente in vigore ex art.104

temporaneamente in vigore ex art.104

Art. 86 - Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

In vigore solo se espressamente autorizzate (ex art. 101)

b) Decreto sull’impresa sociale: l’efficacia delle disposizioni recanti agevolazioni fiscali (artt. 16 - Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e 18 - Misure fiscali e di sostegno economico del DLgs 112/2017) “è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Si ricorda che alcune agevolazioni legate alle imposte indirette[ii] e alcune agevolazioni riconosciute alle associazioni di promozione sociale[iii], sono concesse nel rispetto degli aiuti “de minimis”, così come definiti per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, o SIEG[iv].

In attesa di ricevere il provvedimento autorizzativo definitivo, si auspica l’arrivo di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate sulla portata applicativa di alcune disposizioni, l’adozione di semplificazioni in materia di IVA per le piccole realtà, così come annunciate dal Governo dicembre scorso, ma anche semplificazioni quanto meno per quelle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato che passeranno dall’attuale regime fiscale forfettario di cui alla legge 398/1991, con le connesse semplificazioni del D.P.R. 696/1996, al nuovo regime di cui all’art. 86 del Codice del terzo settore.

Arsea Comunica n. 33 del 12/03/2025 



[i] Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro

[ii] Di cui all’articolo 82 del DLgs 117/2017 ai seguenti commi:

1) Comma 3, quarto periodo - Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro;

2) Comma 7 - Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

3) Comma 8 - Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

[iii] Di cui all'articolo 85, commi

1) 2) Comma 4 - Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 1;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti indicati al comma 1.

[iv]regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

 

Francesca Colecchia

Contatti

Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.

I nostri uffici sono presenti a:

Bologna - Sede legale ed operativa

Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203

Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna

 

Reggio Emilia - Sede decentrata

c/o UISP Comitato Reggio Emilia

Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782


Si riceve su appuntamento.

© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209

Contratto       Privacy Policy       Cookie Policy