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Le associazioni accedono alle agevolazioni fiscali se dimostrano la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali

Con l’ordinanza della Cassazione civile sez. trib. n. 31924, depositata 11/12/2024, è stato riaffermato un principio di carattere generale: non è sufficiente dimostrare la sussistenza dei requisiti formali (nel caso di specie che lo statuto sia conforme alla normativa di settore e che il sodalizio sportivo, previa affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI sia riconosciuto come sportivo dilettantistico) ma è necessario dimostrare che in concreto l’associazione abbia operato nel rispetto anche dei vincoli affermati dal proprio statuto.

Nulla di nuovo, ormai questo principio può dirsi consolidato[i], ma cogliamo l’occasione per esaminare i diversi comportamento – omissivi e commissivi – su cui l’Agenzia delle entrate ha fondato il proprio accertamento:

1) omessa indicazione nella denominazione della natura "sportiva" e "dilettantistica" delle attività poste in essere dall'associazione. L’articolo 6 del DLgs 36/2021 prevede che “1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica” e non prevede – a differenza di quanto contemplato per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "associazione sportiva dilettantistica" o dell'acronimo "ASD". Ciononostante, si ritiene indispensabile adottare tale condotta per garantire massima trasparenza sulla natura associativa dell’ente che eroga servizi sportivi atteso le implicazioni che comporta nella relazione con chi si associa e diviene così portatore di diritti e doveri; 

2) la presentazione tardiva del Modello EAS. Si ricorda che la riforma dello sport ha abrogato per le organizzazioni sportive - iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche - l’obbligo di presentare il Modello EAS[ii] mentre per il periodo previgente alcune pronunce giurisprudenziale avevano evidenziato come la mera omissione della trasmissione del modello non potesse considerarsi sufficiente a decretare la decadenza dalle agevolazioni fiscali[iii];

3) la pubblicizzazione dell'attività dell'ente alla stregua di un'attività commerciale. Non viene messa in discussione la possibilità per gli enti non lucrativi di ricorrere a strumenti di comunicazione quali sito internet e social ma dovrebbero essere utilizzati per una comunicazione istituzionale e non una pubblicità commerciale. Ne consegue l’importanza di utilizzare tali canali come strumenti di trasparenza rispetto alla vita associativa; alle attività organizzate, specificando sempre se trattasi di attività riservata ad associati/tesserati o aperta al pubblico (nel qual caso, se a pagamento, si qualificherà come attività fiscalmente rilevante ed eventualmente soggetta a particolari adempimenti di natura amministrativa). Si ricorda che l’utilizzo di locuzione come sconti o abbonamenti sono considerate sintomatiche di una pubblicità commerciale;

4) la mancata tenuta dei libri sociali. In realtà la prima norma che vincola gli enti associativi alla tenuta dei libri sociali è contenuta nel codice del terzo settore con riferimento ai sodalizi iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Ciò non esime le altre realtà associative di dotarsi di strumenti idonei a dimostrare la sussistenza del vincolo associativo con i fruitori delle attività le cui quote si intendono considerare fiscalmente irrilevanti (e quindi il libro degli associati ma anche il libro verbali dell’organo deputato ad accogliere le domande di ammissione o la conservazione delle domande di ammissione sottoscritte, per ammissione, dal consigliere delegato) e la democraticità dell’associazione (e quindi il libro delle adunanze dell’assemblea degli associati da cui emerga il confronto rispetto alle materie rimesse alla competenza dell’organo). Non ci sono indicazioni di prassi sulle modalità di tenuta di tali documenti ma parlando di libri sociali si esclude la conservazione sotto forma di fogli liberi, potendo in ogni caso ricorrere a forme economiche come la pinzatura dei fogli che compongono il libro e la numerazione progressiva delle relative pagine;

5) la mancanza di elementi rappresentativi della democraticità e della effettività della vita associativa dell'ente: la democraticità si misura, al di là delle prescrizioni statutarie, dall’adozione di modalità idonee di convocazione degli associati alle assemblee, anche al di là delle prescrizioni statutarie, come il ricorso alla mail, alle chat, alla pubblicazione sul sito e sui social dell’associazione e dall’adozione di prassi tese a favorire la partecipazione alle assemblee, eventualmente ricorrendo anche alle adunanze on line;

6) la mancanza di percezione da parte dei "nuovi soci" di essere iscritti ad un ente sportivo. Qui entra in gioco il tema dell’accoglienza dei nuovi associati, della possibilità di esaminare lo statuto e di riceverne eventualmente anche un estratto che riporti finalità, attività e diritti e doveri degli associati, della compilazione della domanda di ammissione, del ricorso a strumenti come la bacheca per dare piena conoscenza anche ai nuovi associati o aspiranti tali dell’organizzazione e delle attività promosse;

7) l'approvazione del rendiconto attuata da appena quattro soci. Si ricorda che il Codice civile prevede, all’articolo 21, che “nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto”: per quanto il precetto sia espressamente vincolante le associazioni dotate di personalità giuridica si ritiene che possa essere considerato proprio di tutti gli enti associativi;

8) l'omessa valutazione complessiva sia della condotta dell'ente sia della documentazione allegata a sostegno della propria tesi. Qui emerge tutta l’importanza di rendicontare le attività svolte. In questo in realtà il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, imponendo l’inserimento dei dati relativi alle attività didattiche e, da parte degli organismi affilianti, delle manifestazioni agonistiche/competitive a cui i tesserati hanno partecipato, assolve sicuramente un ruolo fondamentale. Si registra però che molte realtà non risultano inserire tali informazioni sul registro, con il rischio, tra l’altro, di vedersi contestata poi la natura sportiva dilettantistica.

Arsea Comunica n. 10 del 17/01/2025



[i] sul punto Cassazione n. 10393 del 2018; n. 11492 del 2019; n. 25353 del 2020; n. 29500 del 2020; n. 30008/2021; n. 6361/2023;

[ii] Art. 6 del DLgs 39/2021 comma 6-bis. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30 

[iii]  Commissione provinciale di Reggio Emilia nella sentenza n.90/2021 e Commissione tributaria regionale del Molise nella sentenza del 5/10/2020, n. 292 su cui ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 101 del 11/10/2021

Francesca Colecchia

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