Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2024, n. 304 le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci ”, in vigore dal 1.01.2025.
Tali costi chilometrici sono utilizzati per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo (ai dipendenti o agli amministratori), per esigenze di lavoro e per esigenze private.
Si ricorda che sul sito dell’Aci (www.aci.it) sono disponibili anche i “costi chilometrici di esercizio”, che sono utilizzati per rimborsare il dipendente (o il professionista) che faccia uso del proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.L’associazione può eventualmente riconoscere lo stesso importo a chilometro a tutti, prescindendo dalle Tabelle ACI e pertanto dalla tipologia di veicolo utilizzato, a condizione che tali importi siano inferiori alle Tabelle ACI (a titolo esemplificativo 0,30 a chilometro è stato qualificato come importo inferiore alle Tabelle ACI).
Si evidenzia che il rimborso della trasferta dovrà essere sempre debitamente documentato, specificando quindi anche la causale della trasferta per qualificarla come spesa effettuata nell’interesse dell’associazione. Nella sezione modulistica del sito www.arseasrl.it trovate un fac-simile di modulo di trasferta.
In assenza di idonea documentazione, l’importo sarà considerato reddito imponibile e pertanto da assoggettare a ritenuta fiscale. Fanno eccezione i rimborsi forfettari concessi a:
1) collaboratori di cori, bande e filodrammatiche, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico sui redditi;
2) volontari di associazioni e società sportive dilettantistiche (che non siano anche iscritte nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore) nei limiti di quanto previsto dall’art. 29 del DLgs 36/2021 ai sensi del quale "Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.”
Arsea Comunica n. 1 del 5/01/2025
Francesca Colecchia
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