Come è noto, a luglio scorso è stata modificata la disciplina dei
volontari in ambito sportivo dilettantistico introducendo la disciplina
del c.d. rimborso sportivo forfettario, disciplina subordinata alla
circostanza che il portale del registro delle attività sportive
dilettantistiche fosse stato implementato con la sezione per la
comunicazione degli importi riconosciuti e alla circostanza che gli
organismi affilianti deliberino in merito. Sulla procedura e su quanto
deliberato dai 12 organismi sportivi di cui è stata acquisita la
relativa delibera ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 92 del 12/11/2024: qui ci soffermiamo solo sull’ultima delibera esaminata,
ossia quella della FIWUK.
Con delibera del consiglio n. 52/24 del 31/10/2024 la Federazione
Italiana Wushu Kung Fu ha provveduto a identificare le tipologie di
spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità
di rimborso forfettario di cui al secondo comma dell’art. 29 del D.lgs.
n. 36/2021.
Le attività di volontariato in relazione alle quali è ammesso il
rimborso sono esclusivamente quelle svolte in occasione di ogni
manifestazione ed evento sportivo, anche formativo, didattico o in
preparazione degli atleti, iscritto a calendario, nazionale o
territoriale, della FIWuK o dalla stessa riconosciuto ma in quanto
necessarie a garantire il regolare svolgimento dell’evento o della
manifestazione sportiva.
Le spese ammissibili possono essere:
Il rimborso massimo forfettario è pari ad euro 400,00 al mese. Il
limite deve tenere conto anche delle somme corrisposte da altri soggetti
eroganti aventi titolo, per cui il soggetto percipiente dovrà
rilasciare apposita dichiarazione in ordine a quanto già percepito.
Il singolo rimborso forfettario dovrà essere quantificato nel rispetto dei seguenti vincoli:
a) l’entità del rimborso forfettario erogato dal singolo affiliato è determinata dal proprio organo direttivo, tenendo conto, relativamente all’evento o manifestazione: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, del tipo di spesa nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell’entità del rimborso in questione;
b) l’entità del rimborso forfettario erogato dalla FIWuK è così determinata:
- spese di vitto e trasporto per raggiungere il luogo dell’evento o
della manifestazione sportiva e quelle sostenute nell’ambito del proprio
incarico:
- spese di alloggio, laddove necessarie, in caso di eventi o manifestazioni qualora per l’impegno richiesto al volontario e/o per motivi legati alla distanza e/o per motivi organizzativi/logistici non sia possibile il ritorno al proprio domicilio entro la medesima giornata per un massimo di € 100,00 (colazione inclusa).
Importi differenti nei limiti di legge possono essere autorizzati dal Segretario Generale qualora, sulla base di particolari circostanze, i suddetti limiti si dimostrassero inadeguati.
Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa sostenuta dal volontario sportivo per l’espletamento dell’attività, anche di spese indirette, e non è quindi cumulabile con i rimborsi di specifiche spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento.
Arsea Comunica n. 97 del 19/11/2024
Francesca Colecchia
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