Il Decreto Legislativo 36/2021 qualifica come sport “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
Le discipline sportive riconosciute risultano però essere solo quelle espressamente riconosciute dal nostro ordinamento ed il cui elenco è consultabile all’interno del regolamento di funzionamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche come relativo allegato.
La riforma dello sport - all'art. 5 del DLgs 39/2021 - ha introdotto però la possibilità di richiedere il riconoscimento di ulteriori discipline sportive ed il 15 novembre scorso il Dipartimento per lo sport ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le procedure per richiedere tale riconoscimento, procedure e requisiti differenziati a seconda che l’istanza sia presentata da associazioni e società sportive dilettantistiche oppure da enti di promozione sportiva.
La presentazione dell’istanza
Se la domanda viene presentata direttamente da ASD/SSD è necessario che sia sottoscritta da almeno 100 associazioni e società sportive operanti in almeno 5 regioni o con un numero di iscritti non inferiore a 10 mila. L'istanza dovrà essere presentata al Dipartimento per lo Sport a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it e dovrà essere corredata dalla descrizione dei caratteri sportivi dell’attività sportiva unitamente al regolamento tecnico portante le regole dell’attività medesima.
Se la domanda viene presentata invece da uno o più enti di promozione sportiva, è necessario sia sottoscritta da almeno 50 ASD e/o SSD, certificando che complessivamente le organizzazioni hanno un numero di iscritti pari o superiore a cinquemila e che le ASD/SSD sottoscriventi l’istanza praticano in via principale tale disciplina.
L’istanza dovrà essere presentata al Dipartimento per lo Sport sempre a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it e anche in questo caso dovrà essere corredata dalla descrizione dei caratteri sportivi dell’attività sportiva unitamente al regolamento tecnico portante le regole dell’attività medesima.
La verifica della sussistenza dei presupposti
In entrambi i casi il Dipartimento per lo Sport, verificata la documentazione presentata, può richiedere in qualsiasi momento informazioni e integrazioni. In mancanza di riscontro nei trenta giorni successivi, la richiesta di riconoscimento si intende rigettata.
Esaminata e verificata preliminarmente la documentazione ricevuta, e sentito il CIP o il CONI per l’eventuale apprezzamento dei profili di carattere tecnico dell’attività, il Dipartimento procede alla valutazione della natura sportiva dell’attività dichiarata. In caso di esito positivo invita:
a) il CONI o il CIP a manifestare la volontà di procedere al riconoscimento dell’attività dichiarata qualora la stessa possegga caratteristiche assimilabili a quelle di altra disciplina sportiva già riconosciuta dal CONI o dal CIP, assegnando un termine perentorio di 60 giorni per l’eventuale riconoscimento. Trascorso tale termine senza riscontro, il riconoscimento da parte del CONI o del CIP si intende negato;
b) negli altri casi, l’Autorità politica delegata in materia di sport per l’aggiornamento annuale dell'elenco delle discipline sportive ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP, ai sensi di legge. In caso di esito negativo il Dipartimento ne dà notizia agli istanti, motivando il diniego.
Il riconoscimento della disciplina e l’iscrizione nel RASD
A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport dell’esito positivo riguardo alla verifica della natura sportiva dell’attività dichiarata e comunque dell’elenco delle attività sportive in cui sia inserita quella dichiarata, gli enti sportivi che svolgono detta attività possono presentare, per il tramite degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), domanda di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, attraverso apposita procedura telematica, secondo le modalità e nel rispetto di termini e condizioni indicati nel regolamento “disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”. Grazie all’iscrizione nel RASD l’associazione o società sportiva dilettantistica può accedere a quei benefici e contributi statali in materia di sport che la normativa vigente ricollega alla mera iscrizione in assenza di affiliazione.
Alcuni rilievi critici
Ci si interroga in merito alla coerenza dell’inserimento in un atto regolamentare – quale appare il documento pubblicato sul sito istituzionale privo però degli elementi identificativi dell’organismo emanante e della data e numero del documento – dei requisiti presupposto del riconoscimento delle discipline sportive.
Si rileva inoltre che con esclusivo riferimento all’ipotesi in cui sia l’ente di promozione sportiva a presentare l’istanza è previsto il requisito che le organizzazioni che sottoscrivono l’istanza si qualifichino come ASD/SSD ma si richiede anche che svolgano prevalentemente la disciplina di cui si chiede il riconoscimento il che implica che le stesse comunque non potrebbero essere già qualificate come ASD/SSD atteso che suo presupposto è la circostanza di svolgere in via prevalente attività sportive espressamente riconosciute. Unica eccezione potrebbe essere rappresentata da enti del terzo settore che svolgono attività sportive non riconosciute che possono essere ricondotte alle attività ricreative/culturali di interesse sociale.
Arsea Comunica n. 94 del 19/11/2024
Francesca Colecchia
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