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Modello F24 con compensazione? L’unica via è quella telematica.

Dal 1° luglio 2024 tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione (di qualsiasi natura e importo) devono essere eseguiti “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”. Tale obbligo è stato disposto dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 95, della legge n. 213/2023), che ha modificato l’articolo 11 del decreto legge n. 66/2014.

L’obbligo sussiste, quindi, anche quando la compensazione dei crediti con i debiti è solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero” e trova applicazione per tutti i versamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, a prescindere dalla circostanza che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 siano relativi ai tributi che scaturiscono da presupposti, dichiarazioni o istanze concernenti periodi antecedenti alla suddetta data.

Con la circolare n. 16 del 28 giugno 2024, inoltre, l’Agenzia ha precisato che rientra comunque nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024 per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno era una domenica) al primo giorno lavorativo successivo. Non rileva, ai fini dell’obbligo, aver inviato il modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.

 

Arsea Comunica 61 del 15/07/2024

 

Francesca Colecchia

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