STAMPA PDF

Responsabile safeguarding: c’è tempo fino al 31 dicembre per nominarlo. Ma chi è e che cosa deve fare?

Arriva ieri, alle 15,25, il comunicato recante la proroga dell’adempimento in scadenza domani. Si tratta della nomina del responsabile safeguarding che le realtà sportive devono individuare nell’ambito delle politiche di prevenzione e gestione di abusi, violenze e discriminazioni.

Il termine del 30 giugno era stato sancito dal Consiglio Nazionale con la delibera n. 255 del 25 luglio 2023 nonostante la scadenza del modello organizzativo di controllo e gestione, sulla cui base dovrebbe essere effettuata la nomina, cade per la maggior parte delle organizzazioni sportive al 31 agosto 2024 (tecnicamente entro un anno dall’approvazione delle linee guida dell’organismo sportivo affiliante) e nonostante non sia stato ancora approvato il decreto attuativo previsto dall’art. 33 del DLgs 36/2021 ai sensi del quale «con DPCM o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi (…) entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (…) sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione»

 

Chi può rivestire l’incarico di Responsabile?

In primo luogo, si tratta di un incarico e non di un mandato elettivo. Salva diversa indicazione delle Linee guida dell’organismo sportivo affiliante questo implica che l’individuazione può essere rimessa all’organo amministrativo (es: Consiglio direttivo). Appare ottimale che la sua nomina avvenga a cura dell’assemblea degli associati per sancire un percorso di condivisione con la base associativa ma non si ritiene un requisito vincolante.

La circostanza che non sia una figura elettiva ma una mera nomina fa venire meno tutti i dubbi in materia di incompatibilità: il consigliere di una ASD potrebbe essere Responsabile safeguarding di un’altra ASD ancorché affiliate al medesimo organismo sportivo.

L’osservatorio permanente ha adottato i Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione al cui interno viene previsto che “I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. I modelli garantiscono l’accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di safeguarding federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva”.

Il provvedimento richiede che sia competente, un concetto che a parere di chi scrive deve tradursi in persona dotata di empatia e di capacità comunicative, che conosca la normativa ed i regolamenti di riferimento. Non è quindi previsto il possesso di determinati requisiti professionali a differenza del safeguarding office dell’organismo sportivo nazionale: non si tratta necessariamente di un legale o di uno psicologo ma sicuramente è necessaria la partecipazione a momenti di formazione/qualificazione che potrebbero essere organizzati anche dall'organismo sportivo affiliante.

Il Responsabile inoltre deve dotato di autonomia e indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. A parere di chi scrive la nozione di autonomia non attiene alla natura autonoma o subordinata di una eventuale collaborazione retribuita con il sodalizio sportivo ma alla effettiva capacità e possibilità che il Responsabile metta al primo posto le esigenze di prevenzione e gestione di abusi, violenze e discriminazione rispetto ad eventuali interessi dell’organizzazione sportiva. Per citare una situazione che mi è stata riferita, a fronte di un atto di bullismo non sono intervenuti né l’istruttore né il presidente perché l’aggressore era il figlio dello sponsor della squadra sportiva. Questa è in estrema sintesi una condizione di assenza di indipendenza e autonomia. Autonomia e indipendenza pertanto rendono la nomina di Responsabile in capo al legale rappresentante, componente l’organo amministrativo o collaboratore retribuito dall’organizzazione difficilmente percorribile ma non vietata di per sé in assoluto laddove l’organizzazione sportiva ritenga invece che sia proprio quella persona ad avere tutte le caratteristiche necessarie per assolvere al meglio alla funzione. Sarà in questo caso ancora più importante motivare nel verbale di nomina tale scelta specificando, a titolo esemplificativo, che ad esempio quell’istruttore o dirigente ha sempre rappresentato per tutti un punto di riferimento per qualsiasi tipo di problema e che la scelta di un interno è anche legata a questo primo periodo di implementazione della nuova normativa dove per innescare un processo culturale di sensibilizzazione su queste tematiche risulta più efficace l’intervento di una persona che conosca bene l’associazione.

Si evidenzia che questa figura è richiesta sempre, anche nei contesti associativi in cui non siano presenti minori. Ovviamente nel caso in cui non ci siano minori non si rende necessario acquisire nei relativi confronti il c.d. certificato del datore di lavoro o certificato antipedofilia.

Non si tratta inoltre di una persona che deve “sorvegliare” il comportamento di tutte le persone coinvolte (allenatori, istruttori, dirigenti, atleti, famigliari degli atleti…) ma di una persona:

§  che possa monitorare la corretta implementazione delle misure organizzative e di controllo adottate per prevenire tali situazioni,

§  a cui chiunque possa serenamente rivolgersi per esprimere una situazione di malessere all’interno dell’organizzazione sportiva fino ad arrivare alla segnalazione di un comportamento penalmente rilevante e che

§  che sappia gestire le segnalazioni rapportandosi anche eventualmente con le forze dell'ordine.

Il Responsabile inoltre è uno e non è necessario che sia nominato per ogni singolo impianto sportivo presso cui opera l’organizzazione sportiva anche se nulla osta a che in organizzazioni complesse si opti per la creazione di un ufficio safeguardian che veda accanto al Responsabile dei preposti nei singoli impianti sportivi.

 

Arsea Comunica n. 58 del 29/06/2024

 

Francesca Colecchia

Contatti

Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.

I nostri uffici sono presenti a:

Bologna - Sede legale ed operativa

Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203

Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna

 

Reggio Emilia - Sede decentrata

c/o UISP Comitato Reggio Emilia

Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782


Si riceve su appuntamento.

© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209

Contratto       Privacy Policy       Cookie Policy