STAMPA PDF

Da oggi il via al contributo su oneri previdenziali per piccole ASD/SSD

L’8 marzo scorso è stato pubblicato sul portale del Dipartimento per lo Sport il decreto del Ministero per lo Sport e per i giovani relativo ai criteri e alle procedure di accesso ad un contributo sugli oneri previdenziali versati nei primi mesi dell’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (Dlgs 36/21). In data odierna è stata pubblicata la procedura di presentazione della domanda di contributo all’interno del RASD e nella sezione “HELP > Guide” sono state pubblicate le istruzioni operative.

Soggetti beneficiari

Possono richiedere il contributo solo le ASD e SSD iscritte al RASD alla data del 4/9/2023.

Condizioni per l’accesso al contributo

Per poter accedere al contributo le ASD e SSD dovranno rispondere ai seguenti requisiti già in parte sopra richiamati:

1. essere una ASD o SSD iscritta al RASD alla data del 04/09/2023;

2. non aver conseguito nell’anno d’imposta 2022 o nell’anno d’imposta conclusosi nel corso del 2022 (esercizio 2021/2022), ricavi superiori a 100mila euro;

3. aver versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul RASD, titolari di un contratto di Co.co.co sportiva riferiti a compensi erogati nei mesi da luglio a novembre 2023.

Quali contributi previdenziali sono oggetto di contributo

Le domande potranno avere a riferimento contributi previdenziali versati in relazione solo a contratti di collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva regolarmente comunicati nel RASD. Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalla ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento.

Documentazione necessaria per la richiesta di contributo

In sede di presentazione della domanda di contributo l’ASD e SSD richiedente dovrà presentare:

1. copia bilancio o rendiconto dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o associati, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022;

2. copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo.

All’atto della presentazione della domanda di contributo il soggetto richiedente dovrà anche indicare il codice IBAN del conto corrente bancario a lui direttamente intestato su cui verrà effettuata l’erogazione del contributo.

Il Dipartimento per lo Sport verificherà se l’anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all’interno del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche e procederà poi a verificare presso l’INPS il corretto versamento dei detti contributi.

Modalità e termini di richiesta del contributo

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’apposita funzione che è resa disponibile all’interno del RASD delle singole ASD e SSD.

Il decreto, all’articolo 4, comma 3, prevede che la disponibilità delle procedure di invio delle domande di contributo sarà resa disponibile a partire dal 15 febbraio 2024, ma il Dipartimento per lo Sport nella pagina del proprio sito che pubblica il decreto informa che le domande potranno essere presentate dalle ore 12 di lunedì 11 marzo e fino alle ore 23,59 di lunedì 22 aprile 2024.

Sempre sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport viene specificato che “l’ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell’accesso al contributo.”

Entità del contributo

Il fondo stanziato per l’erogazione di tali contributi è pari a 8,3 milioni di euro, ma nel caso le domande di accesso al contributo eccedano tale limite ci sarà una rimodulazione proporzionale dei contributi concessi.

La concessione del contributo avverrà solo a seguito della verifica del rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di stato dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione (aiuti “de minimis”). Si ricorda che dal 1° gennaio 2024 la soglia massima per impresa unica consentita dal Regolamento "de minimis" è stata incrementata da € 200.000 a € 300.000 e che tale soglia fa riferimento ai contributi di stato ricevuti nell’arco di 3 anni.

Secondo le istruzioni fornite l’importo del contributo richiesto dovrà corrispondere agli effettivi versamenti effettuati.

Considerazioni e dubbi interpretativi

1. In riferimento alla condizione di iscrizione al RASD al 04/09/2023 del soggetto richiedente il contributo sarebbe utile che fosse chiarita la posizione di quelle ASD e SSD affiliate a EPS o FSN che hanno il termine del tesseramento al 31/08/2023: le ASD e SSD affiliate a tali enti, nel caso abbiano avuto una regolare affiliazione ed iscrizione al RASD per la stagione sportiva 2022/2023, potrebbero trovarsi nella condizione di risultare iscritte al RASD fino al 31/08/2023 ma aver fatto l’affiliazione per la stagione 2023/2024 nei giorni successivi al 04/09/2023, anche tenendo conto che il 2 e 3 settembre 2023 cadevano di sabato e domenica e gli uffici tesseramento degli enti affilianti potevano risultare chiusi. L’interpretazione letterale della disposizione porterebbe l’esclusione di tali ASD e SSD dall’accesso al contributo ma tale interpretazione ci pare eccessivamente penalizzante e su tale tema sarebbe necessario un chiarimento.

2. Non è chiaro se il contributo sarà erogato sulla base complessiva dei contributi erogati o solo sulla parte di tali contributi effettivamente a carico dell’associazione, ovvero i 2/3 dei contributi versati posto che 1/3 viene versato a seguito della trattenuta operata sul compenso del collaboratore. Questo dubbio sorge in considerazione della mancata chiarezza, nella formulazione del decreto, in merito alla locuzione “a loro carico” che non si capisce se sia riferita al versamento complessivo del contributo a carico dell’ASD o SSD, oppure alla parte di ritenuta che rimane effettivamente a carico dell’ASD o SSD. Ad ogni modo le istruzioni prevedono che nel campo “importo” della domanda debba essere indicato l’ammontare degli “effettivi versamenti effettuati”.

3. Dubbi si pongono anche in relazione ai mesi di riferimento dei compensi oggetto di contributo: infatti, la norma fa riferimento a contributi previdenziali versati in relazione a compensi “erogati” nei mesi da luglio a novembre 2023, rimandando quindi ad un principio di “cassa” ovvero a periodi entro i quali i compensi devono essere stati effettivamente pagati e non ai compensi maturati in riferimento a prestazioni realizzate nell’arco di tali mesi.

In considerazione del fatto che molti compensi per Co.co.co sportive vengono erogati nei primi giorni del mese successivo a quello di realizzazione della prestazione, l’interpretazione letterale della norma porterebbe, in tali casi, all’esclusione non solo dei compensi erogati in relazione alle prestazioni relative al mese di dicembre ma anche di quelli per prestazioni realizzate nel mese di novembre ma effettivamente pagate ad inizio dicembre. Considerando che il versamento dei contributi previdenziali oggetto del contributo sono dovuti al superamento da parte del prestatore della soglia di 5mila euro e che tale soglia si compone con metodo incrementativo con l’erogazione dei compensi di mese in mese a partire dal 1° luglio 2023, è del tutto evidente che in molti casi lo sforamento sarà avvenuto in riferimento alle prestazioni realizzate nei mesi di novembre e dicembre 2023 e che, di conseguenza, una interpretazione letterale della norma porterà ad una riduzione molto elevata dei contributi previdenziali che potranno essere presi in considerazione per la richiesta del contributo.

Arsea Comunica n. 36 del 9/03/2024

Lo staff di Arsea

Contatti

Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.

I nostri uffici sono presenti a:

Bologna - Sede legale ed operativa

Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203

Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna

 

Reggio Emilia - Sede decentrata

c/o UISP Comitato Reggio Emilia

Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782


Si riceve su appuntamento.

© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209

Contratto       Privacy Policy       Cookie Policy