L’Agenzia delle entrate, con la circolare 15 del 17 maggio 2022, ha esaminato il regime fiscale agevolato contenuto nell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 601/1973 nella formulazione attualmente in vigore. Si ricorda infatti che la disposizione è stata abrogata con la legge di bilancio 2019 ma solo a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione delle nuove misure di favore che saranno adottate nei confronti dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali. Il nuovo regime sarà definito nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, dei vincoli del diritto comunitario e del necessario coordinamento con quanto previsto dal codice del Terzo settore.
In cosa consiste l’agevolazione?
Il contribuente ha diritto a scontare del 50% l’imposta sui redditi sulle società (Ires) dovuta, applicando così l’aliquota del 12% in luogo del 24%. Si ricorda che tale imposta è dovuta non solo dalle società ma anche dagli enti non commerciali quando percepiscono redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva
I requisiti per accedere all’agevolazione ed i redditi a cui si applica
La disposizione si applica nei confronti degli enti, con personalità giuridica, che operano in ambiti tassativamente elencati o che sono riconducibili alle categorie di seguito menzionate, ossia:
In via interpretativa è stato però affermato che:
La disposizione per espressa previsione non si applica infine agli enti del Terzo settore, fatta eccezione per gli enti religiosi civilmente riconosciuti che potrebbero optare per tale regime con riferimento alle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice del Terzo settore.
Le agevolazioni in ambito sanitario
L’Agenzia delle entrate nella circolare in commento evidenzia che la norma garantisce il beneficio agli enti ospedalieri ma essendo stati soppressi con la riforma del 1978 ha effettuato una ricognizione delle corrispondenti strutture che li hanno sostituiti per l’erogazione del servizio sanitario pubblico concludendo nei seguenti termini:
Le fondazioni bancarie
Per quanto concerne le fondazioni bancarie previste dal decreto legislativo n. 153/1999, sono stati superati i dubbi interpretativi ed è stato chiarito che, ai fini della spettanza del beneficio, le fondazioni hanno l’onere di dimostrare il possesso in concreto dei requisiti richiesti dall’articolo 6 del dpr n. 601/1973 e di provare la natura non imprenditoriale dell’attività svolta secondo i criteri della giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Enti religiosi civilmente riconosciuti
Beneficiano dell’agevolazione anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti in quanto equiparati agli enti con “finalità di beneficenza o di istruzione” ai sensi dell’articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica dell’Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense tra lo Stato italiano e la Santa Sede.
Con riferimento a tali enti l’Agenzia parte dall’assunto che le attività di religione e culto sono svolte a titolo gratuito per cui l’agevolazione deve applicarsi agli altri redditi. Si tratta in particolare di:
- svolte in maniera non prevalente e
- in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”;
Le considerazioni sopra riportate si applicano agli enti:
Arsea Comunica n. 78 del 6/6/2022
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