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Fondi per il recupero della fauna selvatica

La Legge di Bilancio ha istituito un Fondo per il recupero della fauna selvatica. Si tratta di 1 milione di euro gestiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e destinati non a tutte le organizzazioni che si occupano del settore ma esclusivamente alle associazioni ambientalistiche che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

La Legge di bilancio sostiene pertanto l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste ma limita l’accesso a tali fondi alle sole associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento (qui le informazioni necessarie per la presentazione dell’istanza) dal Ministro dell'ambiente sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13[i] della legge 8 luglio 1986, n. 349, ossia deve trattarsi di Associazione:

  • presente in almeno cinque regioni – la presenza nelle regioni dovrà essere rappresentata da nuclei di associati, da una sede regionale e da una consistente distribuzione dell’attività sul territorio della regione;
  • che statutariamente persegue tali finalità. La specifica della protezione ambientale deve risultare centrale e prevalente rispetto agli eventuali altri fini perseguiti dall’Associazione;
  • che presenti un Ordinamento interno democratico– il rispetto di tale principio deve essere garantito attraverso l’applicazione della normativa di riferimento alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la vita dell’associazione;
  • che garantisca continuità dell'azione ambientale svolta e sua rilevanza esterna. Lo svolgimento dell’attività dell’associazione deve riferirsi al triennio precedente l’istanza.

La disposizione citata non entra pertanto nel merito di standard qualitativi ma subordina l’iscrizione alla circostanza che l’associazione abbia carattere nazionale o sia comunque presente in almeno cinque regioni, presenza intesa come articolazione territoriale rappresentata da nuclei di associati, da una sede regionale e da una consistente distribuzione dell’attività sul territorio della regione.

Si evidenzia che diverse organizzazioni ambientaliste, con CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) annessi, operano in convenzione con le Regioni senza avere tale riconoscimento e rimarrebbero ingiustamente escluse da tali fondi essenziali per i necessari ed importanti investimenti che richiede l’attività stessa.

Per una fotografia sulla composizione delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni che gestiscono CRAS si rinvia ai relativi elenchi così come rispettivamente pubblicati sui siti

-   https://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-associazioni-di-protezione-ambientale-riconosciute, elenco curato dal Ministero e aggiornato al 25/01/2021;

-   http://www.recuperoselvatici.it/elenco.htm, riportante il censimento, aggiornato al 2/10/2020, realizzato da “Mariacher A. 2005. Indagine sui Centri di Recupero per Animali Selvatici in Italia. Dipartimento di Scienze Animali, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Padova, Legnaro”.

 

Il provvedimento prevede inoltre che

1.   entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei CRAS operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni titolari del riconoscimento di associazione di protezione ambientale. Stanno pertanto pervenendo agli organismi che gestiscono CRAS richieste dalle Regioni in merito alla sussistenza di tale riconoscimento ma molti dovranno dichiarare la circostanza di non rientrare tra i beneficiari per l’impossibilità oggettiva di accedere al riconoscimento menzionato;

2.   il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, un decreto in cui definire le modalità di utilizzo del Fondo.

 

 

Arsea Comunica n. 18 del 16/02/2021

 

 



[i] Art. 13.

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide (1).

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 17 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

(2) A norma dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265 le associazioni di protezione ambientale di cui al presente articolo, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

 

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