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DL Rilancio e Sport

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Iniziamo un percorso di approfondimento del provvedimento che, si ricorda, dovrà essere convertito in Legge entro sessanta giorni con probabili, ed auspicabili, emendamenti.

Esaminiamo qui le principali novità specificatamente dedicate al mondo delle organizzazioni sportive:

1) i nostri collaboratori come vengono tutelati?

2) se utilizziamo impianti sportivi di terzi, come dobbiamo comportarci con il versamento del canone?

3) ci sono agevolazioni sulle bollette relative alle utenze degli impianti sportivi?

4) in questo periodo siamo stati obbligatoriamente inattivi ma i soci/tesserati/utenti avevano già versato le quote per partecipare alle attività. Dobbiamo obbligatoriamente rimborsarle? Esistono alternative?

5) sono previsti fondi per il rilancio del settore sport?

6) quali disposizioni sono previste per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici?

Altri aspetti, come le novità in materia fiscale, lavoristica, amministrativa e le novità che riguardano la generalità degli Enti del Terzo Settore, di potenziale interesse anche per le organizzazioni sportive costituiranno oggetto di altri approfondimenti.

1) I nostri collaboratori come vengono tutelati?

a) I collaboratori che percepiscono i c.d. compensi sportivi possono accedere alle indennità per il mese di aprile e maggio? Se sì, con quali modalità? (art.98[i])

Il DL Rilancio conferma la misura per i mesi di aprile e maggio ma con alcune importanti novità rispetto all’iter.

Viene infatti previsto che per chi abbia già presentato la domanda per marzo non sia necessario presentare una ulteriore istanza introducendo così un automatismo per il versamento della medesima indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Chi invece non avesse presentato nei termini la domanda per marzo potrà presentare l’istanza per aprile e maggio a Sport e Salute con l’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e di altri redditi incompatibili con la percezione dell’indennità.

Attenzione: le modalità operative saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni. Oggi il sistema non è operativo!

Si ricorda che sono ammesse al beneficio

- atleti, istruttori, allenatori, tecnici, collaboratori amministrativo-gestionali

- che intrattengono rapporti di collaborazione (la norma parla espressamente di lavoratori) già attivi alla data del 23/02/2020,

- quando questi rapporti prevedono l’erogazione dei c.d. compensi sportivi,

- quando i rapporti sono quindi stipulati con il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP o, infine, con società e associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte nel Registro CONI;

mentre non possono in ogni caso accedere al beneficio i collaboratori che versano in una delle seguenti condizioni:

- percettori di altro reddito da lavoro,

- percettori del reddito di cittadinanza, 

- percettori del reddito di emergenza, 

- percettori delle prestazioni di cui agli articoli 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria), 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso), 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga), 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (reddito di ultima istanza) del c.d. CURA ITALIA.

Ci si interroga in merito all’eventuale incompatibilità della percezione di tale indennità con l’assegno di invalidità o con la circostanza che un membro del nucleo famigliare percepisca il reddito di cittadinanza.

Tutto è legato alla circostanza che l’istituto dell’indennità “sportiva” sia assoggettato, o meno, alla disciplina generale dell’indennità per gli autonomi iscritti alla gestione separata INPS (ex art. 27 CURA ITALIA) come era previsto originariamente dall’art. 96 del CURA ITALIA ma poi non ribadito nel DL RILANCIO.

Se la risposta è affermativa, dobbiamo concludere che posso percepire l’indennità “sportiva”:

1) se qualcuno nel mio nucleo famigliare percepisce il reddito di cittadinanza[ii] solo se il reddito di cittadinanza sia inferiore all’indennità “sportiva” e per un importo che integri il reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità;

2) anche se percepisco contemporaneamente l’assegno di invalidità[iii].

b) Se si tratta invece di dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti? (art. 105)

In questo caso potranno accedere al trattamento di integrazione salariale a condizione che la retribuzione annua lorda non sia superiore a 50.000 euro e limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

2) Se utilizziamo impianti sportivi di terzi, come dobbiamo comportarci con il versamento del canone?

La relazione illustrativa alla bozza del DL Rilancio offre alcuni dati interessanti sulla situazione dell’impiantistica sportiva in Italia.

“Secondo le rilevazioni del CONI e dell’ICS il numero totale degli impianti pubblici censiti ammonta a circa 76.000 unità. Non è definibile un rapporto attendibile tra infrastrutture sportive pubbliche (che dai dati in nostro possesso sono in prevalenza) e private, ma se dovessimo indicare una proporzione ci orienteremmo su 2/3 pubblici e 1/3 privati (una ricerca CNEL 2003 indicava 77,8% pubblici / enti territoriali e altri enti pubblici / e 22,2% privati). La stragrande maggioranza di questi impianti è di proprietà di enti territoriali (di pertinenza statale risultano soltanto lo Stadio Olimpico ed il Foro Italico: il primo di proprietà della struttura operativa Sport e Salute s.p.a.; il secondo dato in usufrutto a Sport e Salute s.p.a.). Peraltro, non tutti gli impianti in esame sono dati in concessione onerosa: molti di essi sono infatti affidati (in diritto di superficie, ad esempio) senza alcuna controprestazione, esclusi ovviamente gli oneri di manutenzione”.

a) Se utilizziamo in concessione in gestione impianti sportivi pubblici, cosa succede del canone che dobbiamo versare alla Pubblica Amministrazione proprietaria? (art.216[iv])

Viene confermata la dilazione nel pagamento del canone concessorio contemplata dal c.d. CURA ITALIA prevedendo un ulteriore slittamento nel termine di pagamento che dovrà avvenire "entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".

Non è pertanto prevista per legge una riduzione del canone concessorio ma è stata introdotta la possibilità di concordare con la Pubblica Amministrazione concedente la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la “rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite”, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

Questa valutazione deve essere tale da “confermare” l’assunzione del rischio di impresa in capo ai privati concessionari ma anche tale da garantire condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto, nel qual caso il concessionario avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. 

La disposizione, come evidenziato nella Relazione illustrativa alla bozza di Decreto, “si giustifica in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti sportivi, la maggior parte degli introiti derivanti dall’attività sportiva a favore di terzi è venuta meno, mentre i gestori dovranno comunque fronteggiare rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e, in alcuni casi, anche compensi per i vari collaboratori sportivi. Considerato che la stagione sportiva 2019/2020 deve considerarsi oramai compromessa, per i gestori si pone la necessità di rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva. Peraltro, gli operatori dei centri sportivi dovranno presumibilmente anche affrontare maggiori spese di riqualificazione degli impianti sportivi per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli utenti, ivi inclusa una possibile riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi. Costituisce dunque interesse economico generale quello di agevolare il riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro cioè tre anni dalla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): per i rapporti concessori più lunghi può infatti ragionevolmente presumersi che le diseconomie determinate dalla emergenza COVID-19 potranno essere nel tempo “assorbite” attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto.”

b) Se utilizziamo un impianto sportivo di proprietà di privati, abbiamo qualche agevolazione sugli affitti? (art. 216[v])

La disposizione prevede il diritto del conduttore ad ottenere una riduzione del canone di locazione per le cinque mensilità relative al periodo marzo - luglio 2020 pari al 50% del canone contrattualmente stabilito in ragione dei danni subiti dalla chiusura delle attività, “salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata”.

La disposizione troverebbe un suo presupposto nella circostanza che la chiusura delle attività per causa di forza maggiore (provvedimenti normativi) ha determinato uno squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile.

La disposizione è di sicuro interesse per il mondo sportivo ma non si nascondono dubbi sulla sua legittimità.

Nella Relazione illustrativa alla bozza di Decreto tale scelta è stata così motivata:

- il ricorso all’istituto del credito di imposta per il canone di locazione pagato con riferimento al mese di marzo non risolve il problema. La disposizione menzionata prevedeva la possibilità di beneficiare del credito di imposta con esclusivo riferimento al conduttore di locali commerciali rientranti nella categoria catastale C/1, tra cui non rientrano gli impianti sportivi. Con il DL Rilancio (art. 28[vi]) è stato invece previsto che anche gli enti non commerciali accedono al beneficio del credito di imposta sui canoni di locazione, al pari dei soggetti che svolgono attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile. Il credito di imposta è quantificato nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;

- non è risolutiva neppure la circostanza che l’art. 91 del DL CURA ITALIA abbia introdotto la facoltà del conduttore di non pagare i canoni per il periodo della chiusura coatta, senza incorrere in decadenze o penali, salvo poi regolarizzare ad emergenza finita. Se la proprietà non è d’accordo rispetto al mancato pagamento, il codice civile prevede esclusivamente la possibilità in capo al locatore di chiedere la risoluzione anticipata del contratto (artt. 1467 e 1468 c.c.);

- in dottrina si è fatta strada, da diversi anni, l’idea secondo la quale, all'insorgere di sopravvenienze perturbative di un contratto, la parte esonerata dal rischio della sopravvenienza avrebbe il diritto di chiedere, anziché la risoluzione, la rinegoziazione dell’accordo anche in casi in cui ciò non sia previsto espressamente né dalla legge né dal contratto.

C’è chi perviene a questa conclusione coniugando l’articolo 1467 (ai sensi del quale “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”) con la disposizione generale dell'art.1175, secondo cui “il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”, al fine di accertare se il rifiuto del creditore di ricondurre il contratto ad equità, autorizzato in via di principio dall’art. 1467, risulti violare le regole di correttezza e pertanto debba dirsi precluso.

C’è chi arriva alla stessa conclusione ritenendo applicabile alla generalità dei contratti la disciplina speciale del contratto di appalto (art.1664 del codice civile) che consente ad appaltatore o committente di chiedere una revisione del prezzo quando - per effetto di circostanze imprevedibili - si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto. Vieni inoltre evidenziato nella Relazione che nell’ipotesi di locazione di impianti sportivi resi inutilizzabili per provvedimento di legge, l’assegnazione di un rimedio conservativo, in luogo di quello risolutivo, appare giustificato alla luce delle seguenti considerazioni:

a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della «specificità ubicativa» dell’impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove della sua attività;

b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato.

Si tratta di argomentazione – a parere di chi scrive – sicuramente utili nella rivisitazione del contratto ma che non escludono la possibilità per la proprietà di contestare l’applicazione della norma. Laddove la stessa volesse andare in giudizio si può sempre provare a chiedere in luogo dell’abbattimento del 50% del costo del canone una diminuzione inferiore accompagnata ad una rateizzazione del pagamento a fronte dei mancati costi di un contenzioso.

Conclude la Relazione “che le parti, nell’esercizio della loro autonomia, ben possano rifiutare la selezione di interessi effettuata dal legislatore in via tipica”.

3) Ci sono agevolazioni sulle bollette relative alle utenze degli impianti sportivi? (art.30[vii])

È prevista una riduzione degli oneri delle bollette elettriche relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo di 600 milioni di euro. È una misura che riguarda le utenze elettriche non ad uso domestico.

4) In questo periodo siamo stati obbligatoriamente inattivi ma i soci/tesserati/utenti avevano già versato le quote per partecipare alle attività. Dobbiamo obbligatoriamente rimborsarle? Esistono alternative? (art. 216[viii])

La norma introduce in analogia a quanto previsto per il settore dello spettacolo (art. 88 DL CURA ITALIA[ix]) la possibilità per chi ha già versato un corrispettivo per servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ma non ne ha fruito a causa della sospensione delle attività di presentare, di chiedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rimborso di quanto versato per i periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.

Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza può, in alternativa al rimborso del corrispettivo, rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Non mancano soci/tesserati che, consapevoli anche dei costi sostenuti dalle associazioni sportive dilettantistiche in questo periodo di inattività, potrebbero scegliere di non chiedere il rimborso o di chiedere se sia possibile trasformare quanto versato in erogazione liberale. In questo secondo caso si ricorda che l’accesso ai benefici della deduzione/detrazione fiscale dell’erogazione liberale è subordinato al versamento con modalità tracciabile. Si consiglia pertanto in quel caso di rimborsare l’importo per riceverlo quindi attraverso bonifico, assegno non trasferibile o altra modalità tracciabile.

Si ricorda che le erogazioni liberali sono così fiscalmente agevolate in capo al donante:

Tipologia di associazione beneficiaria

Tipologia di contribuente

Agevolazione

Riferimento normativo

Associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI

……..

Persona fisica

Detrazione dall’imposta lorda del 19% della donazione per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta in ogni caso non superiore a 1.500 euro

Art. 15, comma 1 lett. i ter, del TUIR

Persona giuridica

Detrazione dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19%, le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro

Art. 78 del TUIR

Associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, ONLUS iscritte nei relativi registri

……

Persona fisica

Detrazione dall’imposta del 30% (35% se organizzazione di volontariato) dell’erogazione liberale per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro

Art. 83 D.Lgs. 117/2017
a decorrere dal 1/1/2018

Deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza tetto massimo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

Art. 83 D.Lgs. 117/2017
a decorrere dal 1/1/2018

Persona giuridica

Deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza tetto massimo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

Art. 83 D.Lgs. 117/2017
a decorrere dal 1/1/2018

 
5) Sono previsti fondi per il rilancio del settore sport? (art. 217[x])

Il DL Rilancio istituisce un fondo su cui deve confluire lo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, relativamente al periodo decorrente da oggi e sino al 31 dicembre 2021.

Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Per conoscere i criteri di gestione del Fondo è necessario attendere un decreto che l'Autorità delegata in materia di sport dovrà adottare, entro dieci giorni, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

6) Provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici (art. 218[xi]).

In questo periodo eccezionale, le federazioni sportive riconosciute  dal  CONI e dal CIP  possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e  dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

La disposizione in esame interviene quindi su aspetti legati alla giustizia sportiva in questo periodo di emergenza.

Arsea Comunica n. 83 del 20/05/2020



[i] Art. 98 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

1. Per i mesi di  aprile  e  maggio  2020,  è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni  di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600  euro in favore dei lavoratori impiegati  con  rapporti  di  collaborazione  presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e  associazioni  sportive  dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  m), del decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data  del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44  del decreto-legge  17  marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020, n.27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro  di  cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)  sulla  base  di apposite  intese,  le  istruisce  secondo l'ordine  cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché' le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall’articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[ii] ex art. 84 comma 13 del DL Rilancio che disciplina l’indennità dei lavoratori autonomi iscritti alle diverse gestioni INPS, si sensi del quale “Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei  familiari  già percettori  del reddito di cittadinanza, di  cui  al Capo  I  del  decreto-legge  28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare  del  beneficio  in  godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del  versamento  dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito  di  cittadinanza  fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna  mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità”.

[iii] Ai sensi dell’art. 75 del DL in esame

[iv] Art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2020";

b)  al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25  marzo 2020, n.19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono  concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. 

[v] Art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  attuativi  dei  citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25  marzo  2020,  n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468  del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  degli stessi decreti attuativi, quale fattore  di  sopravvenuto  squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e  impianti  sportivi  di  proprietà di  soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

[vi] Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle  misure di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica da COVID-19,  ai  soggetti  esercenti  attività  d'impresa,  arte  o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile  del  canone  di locazione, di leasing  o di concessione  di  immobili  ad  uso non abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell’attività  industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di interesse turistico o all'esercizio  abituale  e  professionale  dell’attività  di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.  Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7.Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

9.Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[vii] Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

a)  sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b)  per le sole utenze con potenza disponibile superiore a  3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma  1  non superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia prelevata pari a quello effettivamente registrato  e  un  livello  di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.

[viii] 4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n.19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

[ix] Decreto legge 17/03/2020 n. 18 - Art. 88 Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.

1  A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

2.  I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.

[x] 1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo  per  il  rilancio  del  sistema  sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  sino  al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a  eventi  sportivi  di  ogni  genere, anche  in  formato  virtuale,  effettuate  in  qualsiasi  modo  e  su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali  tradizionali,  come determinata con cadenza  quadrimestrale  dall'ente  incaricato  dallo Stato, al netto della quota riferita  all'imposta  unica  di  cui  al decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo e' determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

[xi] (Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

1. In considerazione dell'eccezionale  situazione  determinatasi  a causa della emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  le  federazioni sportive nazionali,  riconosciute  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano  Paralimpico  (CIP),  possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni  dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione  sportiva  2019/2020,  nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e  dilettantistici,  per  la  successiva stagione sportiva 2020/2021.

2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e  conseguentemente  delle  federazioni  sportive  di  cui  gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,  con specifiche norme di  giustizia  sportiva  per  la  trattazione  delle controversie aventi a oggetto i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1 secondo i criteri  e  i  requisiti  di  cui  al  presente  comma,  la competenza degli organi di  giustizia  sportiva  è  concentrata,  in unico grado e con  cognizione  estesa  al  merito,  nel  Collegio  di garanzia dello  sport.  Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.  Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni.  Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito.  Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsi per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi.  A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell’udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa puo' essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.  Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3  il  giudice  provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto  del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile  nelle  more  della  decisione  di  merito  assunta  nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e  in  tale  sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno  successivo a  quello  dell'udienza non è pubblicata  la  sentenza  in  forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non  esaurisce  le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l’articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. L'appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.  

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