Sono aumentate, con il DL 50/2017, le Pubbliche Amministrazioni che trattengono l’IVA per versarla direttamente allo Stato: è il meccanismo del c.d. split payment. Sulle novità è intervenuta di recente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.27 del 07/11/2017.
Per verificare se il destinatario dei servizi che l’associazione offre sia tra i soggetti che devono applicare lo split payment è possibile consultare gli elenchi pubblicati nella pagina:
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata.
Presupposto per l’applicazione dello split payment è che l’associazione sia titolare di partita iva ed effettui prestazioni di servizi nei confronti dei soggetti indicati negli elenchi sopra menzionati: le associazioni che ricevono contributi da parte di Pubbliche Amministrazioni non sono pertanto interessate a questo tema. Per eventuali dubbi sulla distinzione tra contributi e corrispettivi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione si rinvia alla lettura della nostra nota informativa del 30/04/2015.
Quando non si applica lo split
Come già chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.15/E del 2015, che avevamo commentato nella nostra nota n. 33 del 15/04/2015, la scissione dei pagamenti non si applica alle operazioni:
rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio:
- del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;
- del regime di cui alla legge n. 398 del 1991;
- del regime relativo all'attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell'IVA, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
- del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972;
- certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale, o dello scontrino fiscale, ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi.
In questi casi diventa indispensabile comunicare all’Amministrazione la circostanza che non si è soggetti a tale meccanismo. Le associazioni che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398 indicheranno pertanto
“non soggetta a split payment come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/2015 in quanto l’associazione ha optato per il regime di cui alla Legge 398/1991”.
Quando si applica lo split: alcuni aspetti da non dimenticare
Le associazioni che sono soggette viceversa allo split payment si ricorda che dovranno indicare in fattura “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n.633 del 1972”, pena l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.032,91 euro a 7.746,85 euro (ex art.9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997).
E se mi sono sbagliato?
La Circolare in commento chiarisce che qualora, dopo il 1° luglio 2017, siano state emesse fatture nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi delle Amministrazioni soggette a split con IVA erroneamente addebitata con il regime ordinario, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l'imposta potrà essere assolta secondo le modalità ordinarie. Analogamente viene ritenuta non sanzionabile l'ipotesi in cui siano state emesse fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, erroneamente in regime di scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti non inclusi in detti elenchi: in questi casi la PA o Società acquirente può ottemperare agli adempimenti previsti dal DM per la liquidazione del tributo, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente.
Laddove, invece, dopo la pubblicazione della Circolare n.27 del 07/11/2017 siano state emesse fatture con erronea applicazione dell'IVA ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore dovrà procedere a "regolarizzare" tale comportamento con l'emissione di apposita nota di variazione e l'emissione corretta di un nuovo documento contabile. In alternativa, si ritiene possibile l'emissione di un'unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla PA o Società acquirente il corretto trattamento da riservare all'imposta ivi indicata.
arsea comunica n. 74 del 04/12/2017
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