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Il Modello EAS non è ancora in soffitta: la scadenza del 31 marzo.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti non commerciali e le società sportive dilettantistiche devono chiedersi se sia necessario trasmettere il Modello EAS: l’obbligo si configura quando nell’anno precedente si sono verificate variazioni rispetto a quanto riportato nell’ultimo modello EAS trasmesso, fatta eccezione per variazioni attinenti ai seguenti aspetti:

1)   variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante (FONTE: Agenzia delle Entrate Risoluzione 125/E/2010) in quanto di tali variazioni si deve dare tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso il Modello AA6 (se titolari di solo codice fiscale) o attraverso il Modello AA7/10 (se titolari anche di partita IVA).

Attenzione: se sono cambiati altri componenti il Consiglio Direttivo e l’organizzazione ha trasmesso il precedente Modello EAS in forma integrale, si configura invece l’obbligo di ritrasmetterlo entro marzo!

2) una variazione dei soli dati relativi agli importi relativi all’attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale (punto 20) e all’utilizzo di messaggi pubblicitari (punto 21) - FONTE: istruzioni alla compilazione del modello Eas.

Ne consegue che

- se l’organizzazione ha in passato dichiarato di non svolgere attività di sponsorizzazioni e l’anno scorso l’ha svolta, l’obbligo di trasmettere il Modello EAS si configura;

- se l’organizzazione ha dichiarato di svolgere occasionalmente attività di sponsorizzazione e l’anno scorso invece l’attività è diventata abituale, l’obbligo si configura;

- se l’organizzazione ha dichiarato nel precedente Modello EAS di percepire 10.000 euro di sponsorizzazione e l’anno scorso ha percepito 500 euro, l’obbligo non si configura,

e le stesse valutazioni si possono fare con riferimento al punto 21;

3) una variazione del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, (FONTE: Istruzioni alla compilazione del Modello Eas). Con la Circolare 45/E/2009, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”.

A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento. Ricorre pertanto l’obbligo di ripresentazione del modello per una associazione che ha dichiarato nell’ultimo modello Eas trasmesso di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo;

4) una variazione dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31” (FONTE: istruzioni alla compilazione del modello Eas) quindi informazioni di carattere quantitativo.

Fatta eccezione per quanto sopra indicato, ulteriori novità rispetto a quanto indicato nel precedente Modello EAS implicano l’obbligo di ritrasmettere il Modello compilando tutti i campi richiesti a seconda della tipologia di organizzazione.

La scadenza di marzo 2021 riguarda potenzialmente anche gli Enti del Terzo Settore.

Per una informazione generale sull'istituto si rinvia alla guida Come Fare Per ... "Sopravvivere al Modello EAS ".

Arsea Comunica n. 27 del 16/03/2021


 

 

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