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DECRETO LIQUIDITÀ: proroghe dei versamenti di aprile e maggio e di trasmissione delle CU2020

Nella Gazzetta Ufficiale dell’08/04/2020 è stato pubblicato il DL 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) in cui sono state prorogate anche per il mese di aprile e maggio determinati versamenti (ma non tutti) da parte dei contribuenti, tra i quali anche gli enti associativi. Tale provvedimento è stato poi oggetto di chiarimenti attraverso la Circolare n. 9 del 13/04/2020 emanata dall’Agenzia delle entrate.

1. PREMESSA.

Come abbiamo già avuto modo di illustrarvi (vedi ns comunicazione n. 45 del 18/03/2020) già nel decreto Cura Italia[1] il Governo era intervenuto per definire la sospensione dei versamenti relativamente a:

- ritenute alla fonte sul lavoro dipendente e assimilato;

- contributi previdenziali e assistenziali;

- premi assicurativi.

Tale provvedimento era intervenuto su una platea di soggetti eterogenea e con tempistiche diversificate: infatti i soggetti operanti nei settori individuati dall’art. 61, comma 2 lettere dalla b) alla r)[2] avevano visto sospesi gli adempimenti solo fino al 30/04/2020, mentre gli enti del mondo sportivo e quelli richiamati alla lettera a) dell’articolo 61 comma 2[3] avevano visto prorogati i versamenti in scadenza fino al 31/05/2020.

Con il recente intervento normativo si è intervenuti su un duplice aspetto: da un lato si è estesa la proroga dei versamenti a tutti gli enti non commerciali, quindi anche quelli esclusi dal decreto Cura Italia, e dall’altro si è fissata per tutti al 31/05/2020 la data di proroga dei versamenti, prevedendo la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

2. PROROGA PER TUTTI GLI ENTI NON COMMERCIALI.

Come abbiamo visto il Decreto Liquidità[4] ha previsto la proroga dei versamenti in scadenza fino al 31/05/2020 “per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa”.

Con questa formulazione così estensiva si è voluto superare la precedente individuazione dei soggetti a cui applicare la sospensione dei versamenti che, pur apparendo già molto ampia, era riservata ai soggetti operanti in determinati settori di attività ed alle associazioni già iscritte in albi o registri pubblici (APS, ODV, ONLUS, ASD/SSD, FSN/EPS). Da questa platea era rimasta esclusa una, seppur minima, parte del mondo associativo che non rispondeva ai requisiti sopra richiamati e che ora invece potrà godere della nuova proroga dei versamenti per i mesi di aprile e maggio. Nella circolare n. 9 dell’Agenzia delle entrate, nella risposta al quesito n. 3, viene definitivamente chiarito che “per ragioni di coerenza, mediante l’utilizzo della locuzione «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale», contenuta nel secondo periodo dell’articolo 18, il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR”.

Con la risposta al quesito n. 4 l’Agenzia delle entrate ha poi voluto chiarire che la disposizione di sospensione dei versamenti “trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo”. Sempre nella medesima risposta si chiarisce poi che gli enti che dovessero svolgere in via prevalente attività commerciale, e che di conseguenza avessero perso la qualifica di ente non commerciale ai fini fiscali, “con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d’impresa”.

Gli enti del mondo sportivo hanno, invece, visto confermato con il presente provvedimento[5] quanto già stabilito dal precedente Decreto Cura Italia[6].

Quindi ora la proroga per tutti gli enti associativi viene fissata, in relazione ai soli versamenti richiamati in premessa e scadenti entro il 31/05/2020, al 30/06/2020 in un’unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo senza applicazione di interessi e sanzioni.

Quindi tutto chiarito e uniformato per gli enti non commerciali? Forse.

Per gli enti sportivi le cose sono chiare e non pongono problemi interpretativi (né per il mese di aprile né per quello di maggio), al pari degli altri enti già ricompresi nell’elenco di cui al decreto Cura Italia (ma per il solo mese di aprile), essendo stata riconfermata la normativa introdotta dal Decreto Cura Italia che non prevede il rispetto di condizioni di applicazione.

Per quegli enti che devono fare riferimento alla norma di proroga prevista dal nuovo Decreto Liquidità non era ancora chiaro, invece, se l’applicazione della proroga per i mesi di aprile e maggio fossero prive di ulteriori vincoli, oppure condizionate dai vincoli imposti dalla normativa ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La normativa, infatti, per questi ultimi soggetti prevede la sospensione dei versamenti solo a determinate condizioni di riduzione del volume dei ricavi commerciali dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019.

Su tale tema interviene la Circolare n. 9 dell’Agenzia delle entrate, con la risposta al quesito n. 4, che afferma che per gli enti non commerciali con solo Codice Fiscale la proroga avviene senza condizioni, mentre per quelli con Partita Iva la proroga è applicabile SOLO nel caso in cui sia riscontrabile nei mesi di marzo e aprile 2020 il calo dei proventi commerciali previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 del Decreto Liquidità. La riduzione dei ricavi commerciali da riscontrare sono del 33% o del 50% a seconda che gli enti non commerciali abbiano avuto nell’esercizio precedente ricavi commerciali rispettivamente inferiori o superiori a 50 milioni di euro.

Nella formulazione della risposta n. 4, in riferimento agli enti non commerciali titolari di P.IVA, l’Agenzia delle entrate fa riferimento alla sospensione dei versamenti specificando che potrà essere applicata “con riferimento all’attività commerciale”: non è quindi chiaro se la proroga sia riferibile solo alle ritenute su lavoro dipendente e assimilato riconducibili ai lavoratori impegnati nelle attività che producono ricavi commerciali o anche alle ritenute relative ai lavoratori impegnati sull’attività istituzionale. Sul tema si attendono ulteriori chiarimenti.

Riepilogando:

Soggetto beneficiario

Oggetto di sospensione

Periodo di sospensione versamenti

Scadenza versamenti

Norma di riferimento

FSN, EPS, ASD e società sportive dilettantistiche e professionistiche nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (DL 18/2020 art. 61, comma 2, let. a)

Oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato

Fino al 31/05/2020

30 giugno 2020 o 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

DL 18/2020 art. 61, comma 5

Contribuenti di cui all’elenco art. 61, comma 2 con esclusione di quelli di cui al punto a)

Oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato

Fino al 31/05/2020

30 giugno 2020 o 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

DL 18/2020 art. 61, comma 5 (per il mese di aprile)

DL 23/2020 art. 18 comma 5 (per il mese di maggio salvo verifica del rispetto delle condizioni di sospensione in riferimento al calo dei volumi dei proventi commerciali)

Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (non ricompresi nell’elenco di cui al DL 18/2020 art. 61, comma 2) in possesso del solo Codice Fiscale

Oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato

Fino al 31/05/2020

30 giugno 2020 o 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

DL 23/2020 art. 18 comma 5 (per i mesi di aprile e maggio) senza condizioni

Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (non ricompresi nell’elenco di cui al DL 18/2020 art. 61, comma 2) in possesso di P.IVA

Oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato

Fino al 31/05/2020

30 giugno 2020 o 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

DL 23/2020 art. 18 comma 5 (per i mesi di aprile e maggio salvo verifica del rispetto delle condizioni di sospensione in riferimento al calo dei volumi dei proventi commerciali)

Enti associativi con prevalenza di ricavi commerciali non qualificabili come Enti non Commerciali

Oneri previdenziali e assistenziali, assicurativi e ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato + IVA

Fino al 31/05/2020

30 giugno 2020 o 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

DL 23/2020 art. 18 commi da 1 a 4 (salvo verifica del rispetto delle condizioni di sospensione in riferimento al calo dei volumi dei proventi commerciali)


3. VERSAMENTI NON PROROGATI.

Si ricorda che la proroga dei versamenti riguarda esclusivamente le ritenute alla fonte sul lavoro dipendente e assimilato, i relativi contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi.

Quindi non vi è alcuna sospensione per quanto riguarda l’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio (questa proroga è stata prevista esclusivamente per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione), né per quanto riguarda le ritenute Irpef su redditi di lavoro autonomo (professionisti, occasionali, sportivi oltre soglia di esenzione, etc … salvo sospensione dell’applicazione delle ritenute come previsto da ultimo dall’articolo 19 del Decreto Liquidità), che dovranno essere quindi versate alle ordinarie scadenze del 16/04/2020 e del 16/05/2020 a seconda che i pagamenti (vale il principio di cassa) siano avvenuti nel corso del mese di marzo o aprile.

4. PROROGA DEI VERSAMENTI DEL 20/03/2020.

Il Decreto Cura Italia aveva poi previsto il differimento dei pagamenti non oggetto di sospensione in scadenza al 16/03/2020 al 20/03/2020 (sul tema vedere ns comunicazione n. 50 del 19/03/2020).

Ora il Decreto Liquidità[7] introduce una proroga di tali versamenti che se effettuati entro il 16/04/2020 saranno considerati comunque tempestivi, quindi non soggetti a sanzioni ed interessi. Tra queste imposte ricordiamo quella annuale sugli intrattenimenti (ISI) prevista per determinate categorie di giochi.

5. PROROGA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE E CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI ANNUALI

Il Decreto Liquidità interviene poi anche introducendo, per il solo anno 2020, la proroga della consegna ai collaboratori delle certificazioni uniche relative ai redditi percepiti nel 2019 (CU 2020), e la sospensione delle sanzioni per la tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle medesime certificazioni, qualora questo sia effettuato entro il 30/04/2020. Tali adempimenti erano già stati oggetto di proroghe che ne fissavano il termine al 31/03/2020.

Arsea Comunica n. 67 del 14/04/2020


[1] DL 23/2020 Art. 21

 [2] DL 18/2020 Artt. 61 e 62

[3] DL 18/2020 Art. 61 comma 2 lettere dalla b) alla r) -
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

[4] DL 18/2020 Art. 61, comma 2 Lettera a): federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

[5] DL 23/2020 Art. 18, comma 5

[6] DL 23/2020 Art. 18, comma 8

[7] DL 18/2020 Art. 61, comma 5

 

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