Sharing is caring... Se ti piace condividi!
STAMPA PDF
Decreto “CURA ITALIA”: misure a sostegno del lavoro – parte seconda
Prosegue l’analisi delle misure
di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 introdotte con il Decreto-legge
del 17/03/2020 dopo Arsea
Comunica n. 46 del 18/03/2020 dedicata al sostegno al reddito dei
dipendenti. Ci soffermiamo sul sostegno al reddito dei non dipendenti mentre le
prossime circolari saranno dedicate a:
1.
altre
misure specifiche per i lavoratori,
2.
sostegno
ai lavoratori e alle famiglie.
Il Decreto introduce una serie
di indennità che non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute
ai percettori di reddito di cittadinanza. Alla indennità di cui all’art. 27
rinvia la disciplina dell’indennità dei collaboratori sportivi[i]
percettori i c.d. compensi sportivi di cui all’art. 67, primo comma lett.
m) del TUIR (su cui siamo intervenuti in un primo commento con Arsea
comunica n. 44 del 17/03/2020)
con riferimento alla quale si ritiene quindi che sussistano le medesime
incompatibilità.
Si tratta di istituti che
vengono attivati dal collaboratore/lavoratore autonomo, non dal committente. Si
attendono indicazioni dall’INPS per accedere alle indennità contemplate.
1) Indennità per i lavoratori
autonomi ed i collaboratori coordinati e continuativi iscritti nella Gestione
Separata INPS (art. 27[ii])
già operativi al 23 febbraio 2020.
È riconosciuta tale indennità a condizione che il
richiedente non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme
previdenziali obbligatorie.
L’indennità per il mese di marzo è quantificata in
600 euro, l’importo non concorre alla formazione del reddito e potrà essere
erogato dall’INPS nel rispetto del limite di spesa complessivo di 203,4 milioni
di euro per l’anno 2020.
Si evidenzia che non possono accedere a tale
fondo i liberi professionisti iscritti agli ordini che sono chiamati a
verificare prossimamente quanto previsto dalla propria cassa che potrebbe
intervenire in merito.
2) Indennità per i lavoratori
autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (art. 28[iii])
La disposizione è diretta a tutelare i lavoratori
autonomi iscritti alle Gestioni CD CM del settore agricolo, Artigiani,
Commercianti che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.
L’indennità per il mese di marzo è quantificata in
600 euro, l’importo non concorre alla formazione del reddito e potrà essere
erogato dall’INPS nel rispetto del limite di spesa complessivo di 2.160 milioni
di euro per l’anno 2020.
3) Lavoratori dipendenti
stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 [iv])
L’indennità è diretta a quanti
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione,
non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.
L’indennità per il mese di
marzo è quantificata in 600 euro, l’importo non concorre alla formazione del
reddito e potrà essere erogato dall’INPS nel rispetto del limite di spesa
complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
4) Operai agricoli a tempo
determinato (art. 30 [v])
Vi accedono quanti non siano
titolari di pensione che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate
effettive di attività di lavoro agricolo.
L’indennità per il mese di marzo è quantificata in
600 euro, l’importo non concorre alla formazione del reddito e potrà essere
erogato dall’INPS nel rispetto del limite di spesa complessivo di 396 milioni
di euro per l’anno 2020.
5) Lavoratori iscritti al Fondo
pensioni Lavoratori dello spettacolo (art. 38[vi])
Ai lavoratori iscritti al Fondo
pensioni Lavoratori dello spettacolo è riconosciuta un’indennità per il mese di
marzo pari a 600 euro a condizione che;
-
presentino
almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo,
-
non
percepiscano un reddito superiore a 50.000 euro
-
non
siano titolari di pensione
-
non siano
dipendenti alla data di entrata in vigore del Decreto in commento.
Rientrano in questa categoria quanti sono iscritti
nella gestione ex Enpals in qualità di artisti o di sportivi, ivi inclusi gli istruttori
sportivi titolari di partita iva o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti in tale gestione (ex Decreto del
Ministero del Lavoro 15.03.2005) in quanto operano all’interno di impianti
sportivi (sul punto parere del Consiglio di Stato n. 1036/84).
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda,
nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.
6) Fondo per il reddito di
ultima istanza (art. 44 [vii]).
Il Decreto-legge prevede
inoltre l’istituzione presso il Ministero del lavoro di un Fondo denominato
“Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire misure di sostegno
al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la
loro attività o il loro rapporto di lavoro.
A tale fondo accedono i
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria.
È rimesso ad uno o decreti del
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
la definizione dei criteri di priorità e le modalità di attribuzione
dell’indennità. I provvedimenti attuativi devono essere adottati entro trenta
giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le disposizioni attuative per la
gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse
professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.
Il fondo ha una copertura di
300 milioni di euro per l’anno 2020.
6) Stage o tirocini
Non sono previste misure di
sostegno
7) Collaboratori di cori, bande
e filodrammatiche
Si segnala che non sono
previsti ammortizzatori per i direttori artistici ed i collaboratori tecnici che
collaborano con cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità
dilettantistiche effettuando prestazioni di natura non professionale e beneficiando
di compensi normati dalla stessa disposizione prevista per i c.d. collaboratori
sportivi.
Arsea Comunica n. 48 del 19/03/2020
[i] Art. 96
(Indennità collaboratori sportivi)
1. L’indennità di cui
all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di
50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di
collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67,
comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto
emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50
milioni di euro per l’anno 2020.
3. Le domande degli
interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto
di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono
presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine
cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia
di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande
di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2
nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
5. Alla copertura degli oneri
derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
[ii] Art. 27
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti
titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla
medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità
per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al
presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi
di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,
non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla
copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 126.
[iii] (Indennità
lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. L’indennità di cui al
presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3.
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 126.
[iv] Art. 29
(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)
1. Ai lavoratori dipendenti
stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari
di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per
il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al
presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri
previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
[v] Art. 30
(Indennità lavoratori del settore agricolo)
1. Agli operai agricoli a tempo
determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno
50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta
un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al
presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla
copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 126.
[vi] Art. 38
(Indennità lavoratori dello spettacolo)
1. Ai lavoratori iscritti al
Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi
giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non
superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta
un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto
all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro
dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L’indennità di cui al
presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
4 Alla
copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 126.
[vii] Art. 44
(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori
danneggiati dal virus COVID-19)
1. Al fine di garantire misure
di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo
denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il
riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità,
nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Con uno o più decreti del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità
di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del
limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del
reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio
1996, n. 103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Lo staff di Arsea