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Coronavirus: attività sportive e attività associative.

Associazioni e società sportive dilettantistiche, così come Federazioni, Discipline sportive Associate ed Enti di promozione sportiva, sono chiamati a valutare se proseguire o meno le attività alla luce delle ultime prescrizioni dettate dal Governo con il DPCM del 4 marzo 2020, valevoli per tutto il territorio nazionale salve le maggiori restrizioni previste per le c.d. aree rosse[i].

Da un lato siamo chiamati a tutelare la salute dei praticanti l’attività sportiva attraverso il rispetto delle prescrizioni ivi contenute, dall’altro lo stesso Governo nel DPCM raccomanda alle associazioni sportive di offrire “attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati”.

Ciò impone una scelta, ossia sospendere le attività o riorganizzarle – laddove tecnicamente possibile - per garantire il rispetto delle prescrizioni. Nel caso di dubbi si consiglia sempre di adottare un comportamento prudenziale.

Si evidenzia che tali prescrizioni hanno efficacia fino al 3 aprile 2020: la data del 15 marzo riguarda esclusivamente le attività scolastiche[ii]. Vi invitiamo a restare sempre aggiornati, attesa la rapidità con cui si evolve la situazione e le conseguenti decisioni da parte delle Autorità preposte.

 

Il Decreto del 4/3/2020 individua una serie di attività che possono interessare le organizzazioni sportive:

1) “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia  pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo  svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto  senza  la  presenza  di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”.

La disposizione riguarda pertanto:

a) gli allenamenti degli atleti agonisti;

b) le competizioni sportive intendendo tali, si immagina, quelle agonistiche per come è formulata la norma.

Ai fini della qualificazione dell’attività come agonistica o meno è necessario verificare quanto previsto dall’Organismo sportivo riconosciuto dal CONI a cui l’associazione o società sportiva dilettantistica è affiliata. Il D.M. 18 febbraio 1982 prevede infatti che tale qualificazione “è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti”.

È possibile non sospendere le attività agonistiche solo se si è in grado di garantire che il personale medico effettui i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 con riferimento ad atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori che partecipano alle sedute di allenamento e/o agli eventi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico.

Si ricorda inoltre che l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con avviso del 2 marzo 2020, ha raccomandato di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.

Cosa si intende come proprio personale medico?

Non sono molte le organizzazioni sportive che si avvalgono del medico sportivo: ci sono le società sportive professionistiche, le associazioni sportive dilettantistiche nel caso in cui l’Organismo sportivo affiliante lo preveda come vincolo di affiliazione[iii] e può essere previsto dalla normativa regionale[iv], ma si tratta percentualmente di poche realtà. Il provvedimento pone quindi in capo alla maggior parte delle realtà sportive l’onere di individuare il personale medico e pagarlo, trattandosi di una prestazione non garantita dal Servizio Sanitario.

Quali tipologia di misure devono essere adottare da parte del personale medico?

La Federazione medici sportivi ha offerto delle indicazioni pubblicate sul sito istituzionale https://www.fmsi.it/it: queste, unitamente a quelle indicate dal Ministero della Salute, si possono definire esaustive? Attendiamo chiarimenti.

Come bisogna comportarsi con le trasferte degli atleti ed accompagnatori?

Sul tema il Decreto non interviene.

2) “Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)”, ossia il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Ne consegue che le attività non agonistiche sono ammesse a condizione che l’organizzatore sia in grado di far rispettare la distanza interpersonale di un metro tra i partecipanti sia nello svolgimento dell’attività che nella fruizione degli spogliatoi (che potrebbero però essere dichiarati non fruibili laddove le dimensioni degli stessi non possa garantire il rispetto della prescrizione ovvero possono essere resi fruibili dietro contingentamento degli accessi).

Si ricorda che il rispetto della distanza anti-contagio vale anche per le attività all’aperto, oltre che per gli spogliatoi.

3) “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Vanno qui ricomprese tutte le iniziative, anche le manifestazioni non agonistiche, che prevedano aggregazione e che pertanto sono sospese a meno che non si sia in grado di garantire le distanze “di sicurezza”;

4) “è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale”.
Sono da ricomprendere qui i seminari di aggiornamento organizzati per dirigenti e amministratori di associazioni e società sportive dilettantistiche.

5) “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi (…) corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”.

Si ritiene che possano essere ricondotti a questo ambito i corsi per istruttori/allenatori/educatori sportivi indetti dagli Organismi sportivi riconosciuti CONI e diretti ai relativi tesserati, ancorché non si configurino tecnicamente come corsi professionali. Il termine del 15 marzo non comporta l’impossibilità di sospendere le attività per un periodo più ampio anche in considerazione del numero di persone che frequentano il corso.

 

Cosa succede nelle c.d. aree rosse?

Continuano a essere sospese le attività delle palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori.

 

Cosa succede con riferimento alle attività sportive e agli allenamenti di discipline che prevedono un contatto ravvicinato?

A questo proposito l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri precisa[v] che “secondo le disposizioni del DPCM del 4 marzo, artt. 1 e 2, laddove non è possibile assicurare la distanza di almeno 1 metro, l’attività non può essere svolta. Per quanto riguarda il settore agonistico valgono le disposizioni indicate al punto 4[vi]”.

 

Cosa succede se le attività vengono svolte senza rispettare i vincoli del DPCM?

In questo caso trova applicazione l’art. 650 del Codice penale ai sensi del quale “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecento sei euro”.

 

Cosa succede se abbiamo stipulato un contratto di concessione e gestione con il Comune proprietario dell’impianto sportivo?

Nel caso non sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni indicate nel DPCM in commento, risulta indispensabile comunicare al Comune la sospensione del servizio per causa di forza maggiore. A tal fine è necessario verificare preliminarmente i termini della convenzione e valutare con l’Amministrazione anche gli aspetti economici connessi alla sospensione dell’attività.

 

Se chiudiamo l’impianto chi ha pagato un corrispettivo per partecipare alle attività o usufruire dell’impianto stesso può chiederci il rimborso?

Per poter rispondere è necessario verificare i termini contrattuali definiti dalle parti che potrebbero anche prevedere in capo ai fruitori dei servizi sportivi (soci e/o terzi) la possibilità di sospendere temporalmente eventuali abbonamenti/partecipazione ad attività corsistica.

In ogni caso è bene evidenziare che l’articolo 1218 del codice civile prevede che non sia dovuto il risarcimento del danno quando l’organizzazione sia in grado di dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

L’impossibilità della prestazione deve avere natura oggettiva e, in questo caso, potrebbe essere determinata, in via meramente esemplificativa, alle seguenti circostanze:

a) la tipologia della disciplina sportiva (sport di contatto),

b) la tipologia della disciplina sportiva in rapporto all’età degli atleti (es: la difficoltà di garantire che in piscina i bimbi rispettino la distanza interpersonale imposta) o

c) le caratteristiche stesse dell’impianto che non consentono il rispetto delle distanze minime nello svolgimento delle attività e/o nella fruizione degli spogliatoi e, con riferimento a questi ultimi, gli stessi risultino in ogni caso indispensabili (es: piscina).

La causa non imputabile è dettata in questo caso dalla necessità di rispettare i nuovi vincoli imposti dalla pubblica autorità e quindi l’intervento della forza maggiore.

 

Cosa succede se scadono i termini per l’approvazione del bilancio e sono ancora vigenti le restrizioni del Governo?

Come è noto le associazioni e società sportive dilettantistiche sono chiamate ad approvare il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (salvo il più breve termine indicato in statuto). È possibile usufruire del più ampio termine di sei mesi (o meglio di 180 giorni) in applicazione analogica di quanto disposto per le società dall’art. 2364 c.c. ai sensi del quale

“Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”.

Fatta questa debita premessa, la scadenza dell’approvazione del bilancio potrebbe cadere in un lasso temporale in cui sono ancora operative le restrizioni rispetto alle riunioni/assembramenti.

Poiché l’associazione – attraverso il proprio Consiglio Direttivo o Organo amministrativo – deve in ogni caso garantire la possibilità a tutti i soci di partecipare[vii], l’Assemblea dovrà essere necessariamente prorogata e quindi sarà necessario che il Consiglio Direttivo deliberi la posticipazione della stessa per causa di forza maggiore, a meno che lo statuto non preveda la possibilità per i soci di partecipare a distanza e tutti i soci possano accedere alla relativa strumentazione informatica.

 

Arsea Comunica n. 33 del 07/03/2020



[i] Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del DPCM 1° marzo 2020 e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 del DPCM 1° marzo 2020 e successive modificazioni, le misure di cui al decreto 4 marzo 2020, ove più restrittive, si applicano “cumulativamente” come ogni altra misura prevista dai già menzionati articoli 1 e 2.

[ii] Intendendo tali “i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione  superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per  anziani, ferma in ogni  caso  la  possibilità di svolgimento  di  attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi  post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica  in  medicina  generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa”.

[iii] Come nel caso della FIN

[iv] È il caso della Marche che, con il Regolamento regionale 07/08/2013 n. 4, ha previsto che “Il titolare dell'impianto utilizza un medico, preferibilmente specializzato in medicina dello sport o iscritto alla Federazione medico sportiva (FMS), con funzioni di responsabile sanitario per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a)  garantire la tenuta di un'apposita scheda riservata sullo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando in essa eventuali limiti rispetto all'attività svolta nell'impianto;

b)  collaborare con il titolare nell'allestimento delle strutture e delle attrezzature di primo soccorso;

c)  favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte a contrastare l'assunzione di sostanze dopanti nello svolgimento di qualunque attività motoria e fisica;

d)  collaborare con il direttore tecnico nella personalizzazione delle attività fisiche praticate dall'utente”.

Tale regolamento non si applica in ogni caso – ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 02/04/2012 n. 5 - agli impianti:

a)  ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;

b)  ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti di promozione sportiva, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli Statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate;

c)  sportivi scolastici;

d)  dove è prevista la presenza di spettatori.

[v] http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/

[vi] 4. Su tutto il territorio nazionale (artt. 1 e 2 del DPCM del 4 marzo 2020)

Fino al 3 aprile 2020 sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta consentito, nei comuni diversi da quelli di cui al punto 1 lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano

[vii] in diversi accertamenti l’Agenzia delle Entrate ha contestato la convocazione dell’assemblea nella sede associativa che non poteva contenere tutti i soci contemporaneamente.

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