La Legge di Bilancio (art. 1 comma 646[i]) modifica il Decreto relativo all’imposta di bollo estendendo l’esenzione, già prevista per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI.
Cogliamo l’occasione per ricapitolare i documenti esenti dall’imposta di bollo anche alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
1) quietanze per (…) il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (ex Allegato B - Tabella articolo 7 DPR 642/1972);
2) certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza (ex Allegato B - Tabella Articolo 8 bis DPR 642/1972);
3) atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (ex Allegato B - Tabella Articolo 27 bis DPR 642/1972), disposizione che deve intendersi estesa (Agenzia delle Entrate Circolare 18/2018) alle Discipline sportive associate riconosciute dal CONI;
4) atti, documenti, istanze, contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società (ex art. 82 del DLgs 117/2017). La disposizione si applica alle organizzazioni iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, nonché a quelle iscritte nell’anagrafe delle ONLUS, a partire dal 1° gennaio 2018 in virtù del combinato disposto dell’art. 104, primo comma, del DLgs 117/2017 mentre per gli altri Enti del Terzo settore troverà applicazione a partire dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro Unico nazionale del Terzo settore, acquisito il parere favorevole della Commissione europea.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nel corso di TELEFISCO 2018, ha affermato che “l’ampia formulazione della disposizione recata dall’articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore consente di ricomprendere nell’esenzione dall’imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto” ancorché non espressamente menzionati dalla norma, superando il precedente orientamento interpretativo (Circolare 168/1998).
Tale posizione viene ribadita, sempre dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 18/2018, laddove afferma che nel concetto di “atti, documenti (…) richiesti dalle Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” rientrano “le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione, in quanto – trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi - il loro rilascio viene “richiesto” dalle “Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
La marca da bollo non deve pertanto essere apposta né sulle fatture/ricevute emesse, né sulle fatture/ricevute richieste dagli Enti agevolati.
Arsea Comunica n. 4 del 3/1/2019
[i] 646. All’articolo 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI».
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