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Apertura e variazione Codice fiscale associazioni: nuove istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Con Provvedimento prot. N. 49453 dello scorso 17/11/2025 l’Agenzia delle entrate ha provveduto alla variazione delle istruzioni e del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del Codice Fiscale.

L’introduzione delle nuove disposizioni è finalizzata a “garantire un maggior controllo e presidio del processo di attribuzione del codice fiscale e di variazione dei dati precedentemente comunicati “.

Le novità sono entrate in vigore dal 18/11/2025.

Si ricorda che le variazioni dei dati collegati al codice fiscale dell’associazione, o la sua attribuzione, sono possibili solo nel caso in cui l’ente non sia titolare anche di numero di P. Iva: infatti, in questo caso la variazione dei dati collegata all’anagrafica tributaria, o la sua attribuzione, avverrà esclusivamente in relazione ai dati e con le procedure previste per le variazioni anagrafiche legate alla P. Iva con modello AA7/10.

Novità sulle modalità di presentazione del modello

Fino al provvedimento del 17/11/2025 attraverso l’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate era possibile effettuare solo le comunicazioni di variazione dati e di estinzione relative al codice fiscale, mentre con questo nuovo provvedimento è stata introdotta anche la possibilità di predisporre le richieste di attribuzione del codice fiscale.

Infatti, il provvedimento stabilisce che per la richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il modello AA5/6 può essere presentato nelle seguenti modalità:

- Direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate;

- Tramite il servizio postale mediante raccomandata;

- Tramite PEC;

- Tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Le istanze di variazione dei dati comunicati precedentemente, così come le comunicazioni di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione potranno essere inviate solo con modalità telematica direttamente dall’associazione o da un intermediario abilitato.

Quando la variazione riguarda il legale rappresentante

Nel caso in cui la comunicazione di variazione dei dati anagrafici legati al codice fiscale riguardino il rappresentante legale dell’associazione, il modello potrà essere presentato esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale dell’associazione;

- tramite il servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

- tramite PEC;

- tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per la comunicazione del legale rappresentante al modello AA5/6 dovrà poi essere allegato:

- i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’associazione e del nuovo rappresentante legale;

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione.

La dichiarazione sostitutiva

Il modello di dichiarazione sostitutiva è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda le associazioni il modello, nella seconda pagina, presenta la sezione “Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore o liquidatore”, nella quale si si distinguono le seguenti tipologie associative:

1. associazioni riconosciute, Fondazioni, Enti ecclesiastici, Istituti di patronato e assistenza sociale, organizzazioni di volontariato

2. associazioni non riconosciute/comitati, ONG, trust

Per la prima tipologia di associazioni alla dichiarazione dovranno essere allegati:

- copia del proprio documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;

- copia del provvedimento/atto di nomina del legale rappresentante

Per la seconda tipologia di associazioni alla dichiarazione dovranno essere allegati:

- copia del documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità del rappresentante legale;

- copia del provvedimento di nomina del rappresentante legale (in caso il richiedente sia un’organizzazione non governativa);

- copia del decreto con cui il Ministro degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attesta l’idoneità della ONG (in caso il richiedente sia un’organizzazione non governativa);

- copia dell’atto costitutivo/istitutivo, dello Statuto e dell’atto di nomina (in caso il richiedente sia un’associazione non riconosciuta/comitato/trust)


Arsea comunica n. 110 del 30/11/2025

Alessandro Mastacchi

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