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Decreto Sostegni-bis: nuovo credito d’imposta per sanificazioni e DPI

L’articolo 32 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha introdotto un nuovo credito d’imposta relativo alle spese per sanificazioni e acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI), riproponendo in sostanza l’agevolazione già riconosciuta con l’art. 125 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Con Provvedimento  dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio sono state fornite le indicazioni per fruire del credito d’imposta e sono stati approvati il modello di domanda e le relative istruzioni.

Soggetti beneficiari

La norma individua una platea molto ampia di potenziali beneficiari, infatti, oltre agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, vengono indicati anche tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Per quanto riguarda gli enti associativi possono accedere al credito d’imposta non solo quelli titolari di P.IVA ma anche quelli dotati di solo Codice Fiscale.

Spese ammissibili

Il provvedimento riconosce ammissibili le seguenti spese:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;

c) l'acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Misura del credito e periodo di riferimento delle spese

Il credito d’imposta viene quantificato nella misura del 30% (a differenza di quanto previsto nel Decreto Rilancio ove era individuato nella misura del 60%) delle spese ammissibili effettuate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il valore massimo dell’agevolazione per ogni contribuente è fissato in 60mila euro.

Termini e modalità di presentazione delle comunicazioni

Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate fissa il termine di apertura dei canali di trasmissione delle comunicazioni di riconoscimento del credito d’imposta nel prossimo 4 ottobre. Tali canali rimarranno aperti fino al 4 novembre 2021.

Le comunicazioni potranno essere trasmesse direttamente dall’associazione o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure i canali telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate.

Modalità di calcolo del contributo

Come per l’analoga agevolazione dello scorso anno il legislatore ha fissato un tetto massimo di spesa che, salvo destinazione di nuovi fondi con provvedimenti futuri, è fissato in 200 milioni di euro.

Di conseguenza, per rispettare tale tetto di spesa, è previsto che l’Agenzia delle entrate individui con proprio provvedimento, da emanarsi entro il prossimo 12 novembre, la percentuale di contributo effettivamente spettante. Detta percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Come nelle precedenti edizioni il credito d’imposta potrà essere utilizzato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà individuata la percentuale di credito riconosciuta.

Nel caso di utilizzo del credito in compensazione il relativo F24 dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. L’F24 sarà oggetto di scarto se verrà richiesto in compensazione un importo superiore rispetto a quello spettante.

Il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta sarà pubblicato con un futuro provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Considerazioni finali

Purtroppo, l’ampiezza della platea a cui si rivolge tale agevolazione, il dimezzamento della percentuale massima del credito d’imposta rispetto alla precedente edizione e la fissazione di un tetto massimo di spesa in soli 200 milioni, fanno presagire un impatto molto limitato di tale agevolazione sulle casse delle associazioni, a meno di un sostanzioso incremento del tetto di spesa.

Arsea Comunica n. 81 del 16/07/2021

 

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