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ARSEA NEWS 15_2009

CORTE DI GIUSTIZIA. ENTI NON PROFIT ED ESENZIONE IVA IN MATERIA DI SPORT.

Cosa si intende per “ente non profit”? E’ necessario che l’ente non consegua un utile dall’attività (c.d. assenza di scopo di lucro oggettivo) o è sufficiente che l’utile non sia distribuito tra i soci (c.d. assenza di scopo di lucro soggettivo)?

La risposta ci arriva direttamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Nella Sentenza del 21 marzo 2002 n°174, viene evidenziato come “la qualificazione di un'organizzazione come organizzazione «senza scopo lucrativo» deve essere effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività della stessa” e che “un'organizzazione può essere qualificata come organizzazione «senza scopo lucrativo», anche se essa tende sistematicamente a produrre eccedenze, che in seguito vengono dalla stessa destinate all'esecuzione delle sue prestazioni”.

 

Il caso.

La Corte di Giustizia UE viene interpellata per dirimere una questione pregiudiziale relativa all’applicazione, o meno, dell’IVA alle prestazioni relative all’attività sportiva in ragione della qualificazione – o meno – del prestatore come soggetto privo di scopo di lucro.

La questione le viene sottoposta dalla Corte suprema dei Paesi Bassi per risolvere una controversia tra un circolo di golf (la “Kennemer Golf”) e l’Amministrazione finanziaria.

La Direttiva comunitaria che disciplina l’IVA (77/388/CEE) prevede che “gli Stati membri esonerano (ex art. 13, parte A, n. 1), alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso (...) m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica (...)».

La possibilità di beneficiare di tale agevolazione (ossia l’esenzione iva delle prestazioni connesse con la pratica dello sport) può essere subordinata dagli Stati membri alla circostanza che il prestatore (quando diverso da un soggetto di diritto pubblico) sia un ente che non abbia “per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite”.

La “Kennemer Golf” è un'associazione di diritto olandese che ha come scopo la pratica e la promozione dello sport, in particolare del golf. A tal fine possiede impianti comprendenti un campo per il golf e una sede del club. I soci della “Kennemer Golf” devono versare contributi annuali, nonché una quota di ingresso e sono tenuti a partecipare ad un prestito obbligazionario senza interessi emesso dall’associazione.

Oltre all'uso degli impianti da parte dei soci, le persone che non sono soci della stessa possono fare uso del campo da golf, e dei relativi impianti, pagando un contributo giornaliero che – complessivamente - costituisce circa un terzo degli importi versati dai membri a titolo dei contributi annuali.

Nel corso degli anni la Kennemr Golf chiudeva il bilancio con un attivo, in seguito contabilizzato in fondo di riserva per le spese non annuali, e non versava l’iva sulle prestazioni fornite ai non soci, considerandole esenti.

Di parere opposto è stata l’Amministrazione finanziaria la quale ha ritenuto che la Kennemer Golf perseguisse in realtà uno scopo lucrativo e che pertanto avrebbe dovuto assoggettare ad IVA le prestazioni rese a non soci.

L’interpretazione dell’Amministrazione è stata accolta dalla Corte di Appello di Amsterdam, la quale ha confermato che “qualora la Kennemer Golf realizzasse utili sistematicamente, si presumeva che la stessa tentasse di produrre eccedenze di gestione e perseguisse uno scopo lucrativo”.

La questione è quindi finita sul tavolo della Corte di Cassazione la quale, ritenendo necessario dare una interpretazione delle disposizioni nazionali in materia di IVA alla luce delle corrispondenti disposizioni della sesta direttiva dell’Unione Europea, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporlo all’esame della Corte di Giustizia UE.

 

La posizione della Corte di Giustizia UE

La Corte olandese sottopone alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1) per applicare l’esenzione IVA di cui al citato articolo 13 devo valutare se l’ente che effettua la prestazione di servizi connessi alla pratica sportiva si qualifichi come “senza scopo di lucro” in relazione esclusivamente a quei servizi, o in considerazione dell’attività complessivamente svolta?

2) si può qualificare come organizzazione senza scopo di lucro il sodalizio che impieghi gli utili dallo stesso sistematicamente perseguiti a favore delle sue prestazioni consistenti nell'offrire la possibilità di praticare un tipo di sport, oppure si deve considerare tale esclusivamente nel caso in cui la eventuale ricerca di utili di gestione sia occasionale e non sistematica, e tali utili vengano impiegati nel senso menzionato?

Sulla prima questione la Corte ritiene necessario valutare l’attività dell’ente nel suo complesso e non – semplicemente – in relazione alle attività eventualmente beneficiarie del regime agevolato. Una diversa interpretazione “avrebbe (infatti) come conseguenza (…) che imprese commerciali, che di regola operano con uno scopo lucrativo, potrebbero in linea di principio del pari chiedere l'esenzione dall'IVA quando effettuano, eccezionalmente, prestazioni qualificabili come «senza scopo lucrativo».

Sulla seconda questione la Corte ritiene che la disposizione debba essere letta alla luce della natura degli scopi perseguiti dall’ente. Spetta poi agli organi nazionali competenti in materia determinare se, alla luce dell'oggetto statutario dell'organizzazione in questione, nonché delle circostanze concrete di un dato caso di specie, un'organizzazione soddisfi i requisiti atti a conferirle la qualificazione di organizzazione «senza scopo lucrativo».

Accertato ciò, il fatto che un'organizzazione realizzi del pari profitti, anche se da essa perseguiti o prodotti sistematicamente, non può porre in discussione la qualificazione iniziale di tale organizzazione fintanto che tali profitti non siano distribuiti come utili ai soci dell'organizzazione stessa.

 

Conclusioni.

Dalla lettura della sentenza in commento possiamo trarre due utili elementi di valutazione.

La prima è che le organizzazioni non profit possono produrre utili ma non possono distribuirli, dovendoli invece destinare alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

La seconda è che i corrispettivi versati per prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport sono esenti — esclusivamente — da IVA ancorché i corrispettivi siano erogati da soggetti non soci dell’organizzazione che li offre. Sul punto sarebbero opportuni però chiarimenti da parte dell’Amministrazione fiscale italiana.

 

 

17/02/2009