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DPCM 3 novembre 2020 e chiarimenti dal Ministero dell’Interno.

Si segnala che il Ministero dell’Interno, con la Circolare 7/11/2020, ha offerto alcuni chiarimenti rispetto alle prescrizioni introdotte dal DPCM 3/11/2020.

Si evidenziano in particolare i seguenti aspetti di potenziale interesse per il mondo dell’associazionismo:

1) attività di volontariato sociale: gli spostamenti in tutta Italia tra le 22.00 e le 5.00 possono avvenire esclusivamente per motivi di lavoro, salute, necessità e tra questi vengono ricompresi anche gli spostamenti “che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale”;

2) attività sportive. Il DPCM ha introdotto importanti novità per le c.d. zone rosse (in cui ricadono attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, secondo l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020) dove sono sospese tutte le attività di carattere sportivo previste dall’art. 1, comma 9, lett. f), e gli sport di contatto. Rientrano nel divieto, pertanto, a differenza di quanto disposto per l’area gialla e per l’area arancione, le medesime attività sportive anche se svolte nei circoli all’aperto. L’attività motoria è consentita se svolta individualmente ed in prossimità dell’abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine. L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Nel caso di attività motoria e sportiva sarà necessario l’utilizzo del modulo di autocertificazione.

Nelle zone gialle e arancioni invece l’elemento di novità è rappresentato dalla circostanza che resta consentito lo svolgimento dell’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ma è interdetto l’utilizzo dei relativi spogliatoi;

3) mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ex art. 1, comma 9, lett. r), sono ora sospesi.

In considerazione della complessità del provvedimento non si escludono successivi interventi di chiarimento che potranno essere veicolati anche attraverso la sezione di FAQ sul sito on-line della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Arsea Comunica n. 165 del 7/11/2020

 

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