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Proroga controlli su obbligo F24 con compensazioni: il mistero del credito "Renzi".

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 57/E ha fornito alcune risposte ai dubbi sorti dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti contenuti nel D.L 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva) già oggetto di analisi nella nostra circolare n.32 del 03/05/2017.

In tale circolare l’Agenzia ha anche segnalato una sostanziale proroga delle disposizioni sanzionatorie, affermando che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.

In questa nota ci soffermiamo ad analizzare la norma che introduce modifiche sulle modalità di invio degli F24 in caso di utilizzo in compensazione dei crediti tributari.

La norma infatti ha introdotto, per tutti i titolari di P. Iva, l’obbligo di utilizzare i soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per il versamento di tutti gli F24 contenenti compensazioni per l’utilizzo di crediti vantati dal contribuente “relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (nuovo art. 49-bis DL n. 223 del 4/7/2006)”.

Tali nuove disposizioni si applicano certamente per i crediti IVA, IRES, IRPEF e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Una casistica d’interesse per molte realtà associative è quella relativa all’utilizzo in compensazione dei crediti introdotti dal DL 66/2014 (c.d. Decreto Renzi ovvero degli 80 Euro). Ci si è chiesti se la sola esposizione in compensazione di tali crediti imponesse l’obbligo dell’invio tramite Entratel/Fisconline degli F24.

Premesso che su tale specifico tema è necessario un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, non è al momento chiara la natura del credito utilizzato: infatti il DL 66/2014 istituisce il credito d’imposta degli 80 euro in capo ai lavoratori (e non ai datori di lavoro), autorizzando poi i datori di lavoro ad effettuare una compensazione per il recupero dello stesso con codice tributo 1655.

La definizione della natura del credito recuperato dal datore di lavoro è dirimente rispetto alle modalità di versamento degli F24 che lo contengono: infatti se avesse natura di credito d’imposta non genererebbe obbligo di utilizzo delle procedure Entratel/Fisconline in quanto non ricompreso tra quelli presenti nel quadro RU delle dichiarazioni dei redditi; se invece avesse natura di credito Irpef darebbe origine all’obbligo di utilizzo delle procedure dell’Agenzia delle Entrate.

Si segnala infine che, nonostante il differimento dei controlli su tali procedure di versamento degli F24 comunicate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare in commento, ci viene segnalato che le procedure internet banking di alcuni istituti di credito scartano i flussi F24 inviati con il codice 1655 di utilizzo del credito.

Si invitano pertanto le associazioni a monitorare l’accettazione degli F24 contenenti il recupero del credito se inviati con procedure di internet banking, in quanto ove ci si accorgesse dello scarto dopo la scadenza del 16 maggio si incorrerebbe nella necessità di provvedere al calcolo dei ravvedimenti operosi sugli importi non addebitati.

Arsea comunica n.36 del 15/05/2017 

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