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ASD e SSD: esenzione dall’imposta di bollo sempre ed ovunque.

A chiarire il tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a quesito n. 361 del 30/8/2019.

Si ricorda che con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio, è stato modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che a partire dal 1/1/2019 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo su

“1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

L’Agenzia chiarisce che tale agevolazione trova applicazione all’imposta da bollo di euro 2,00 da apporre sulle quietanze non soggette ad IVA quando di importo superiore ad euro 77,46, come le quietanze previste per il versamento di corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività sportive organizzate dalla ASD/SSD.

Su tale aspetto si era già soffermata in passato l’Agenzia delle Entrate.  

Rispetto alla possibilità per ONLUS, Federazioni ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di applicare l’agevolazione contemplata dal citato art. 27 bis anche a ricevute e fatture, il Ministero delle Finanze, con la Circolare 168/1998, aveva adottato una interpretazione restrittiva, affermando che

“poiché l'elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa, gli atti non espressamente elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo, approvata con DM 20 agosto 1992 e successive modificazioni, non possono godere del beneficio in parola”.

Alla luce di questa indicazione, l’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 954-778/2014, ha ritenuto di dover escludere che si possa beneficiare dell’esenzione da marca da bollo sulle fatture o ricevute emesse in regime di esonero o esenzione IVA in quanto documenti non espressamente elencati dal citato art. 27 bis della Tabella.

Tale interpretazione – prosegue l’Agenzia – appare peraltro avvalorata dai principi espressi dalla Corte di Cassazione che, con sentenza del 20 settembre 2013, n. 21522, nel confermare il parere espresso dalla Commissione tributaria regionale di Perugia, ha ritenuto che la norma agevolativa in materia di imposta di bollo, recata dall’articolo 27 bis, non trova applicazione con riferimento agli atti giudiziari in quanto “dalla disamina delle leggi attinenti direttamente alla regolamentazione del bollo, si evince che l’art. 27 bis abbia ad oggetto la sola documentazione amministrativa, con la conseguenza che gli atti che non sono elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo … non possono godere dei benefici di esenzione”.

L’Agenzia delle Entrate cambia orientamento interpretativo già nel corso di TELEFISCO 2018, quando viene chiamata a chiarire la norma agevolativa introdotta dal Codice del Terzo settore.

Viene infatti richiesto se tra

“gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1» esenti dalla imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) sono comprese anche le fatture emesse? E gli estratti conto?”

L’Agenzia risponde che

“l’ampia formulazione della disposizione recata dall’articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore consente di ricomprendere nell’esenzione dall’imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto. Sotto il profilo soggettivo la previsione agevolativa del citato articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore si applica, in via transitoria, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, dello stesso Codice, dal 1° gennaio 2018 e sino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni relative al “Regime fiscale degli enti del Terzo settore” di cui al titolo X del Codice, in favore di Onlus, Odv e Aps iscritte nei relativi registri. A decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, l’agevolazione prevista dall’articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore troverà applicazione agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”.

Tale agevolazione pertanto doveva intendersi pacifica per gli Enti del Terzo Settore a cui trova applicazione il citato articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Nella Circolare 18/2018 l’Agenzia ribadisce questo concetto facendo un passaggio ulteriore rispetto a quanto dichiarato nel corso di TELEFISCO:

"nel concetto di “atti, documenti (…) richiesti dalle Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” rientrano “le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive  e dagli enti di promozione, in quanto – trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi - il loro rilascio viene “richiesto” dalle “Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

La marca da bollo non deve pertanto essere apposta né sulle fatture/ricevute emesse, né sulle fatture/ricevute richieste dalla Federazione sportiva nazionale o dall’Ente di promozione sportiva.

Rispetto all’imposta di bollo assolta sulla documentazione bancaria ci si è chiesti se fosse possibile applicare tale agevolazione in quanto non si tratterebbe tecnicamente di “1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti” in quanto l’Istituto di credito è tenuto ad emetterli a prescindere dalla richiesta del correntista. L’Agenzia, con la Risposta a quesito n. 361 del 30/8/2019, chiarisce che anche in questo caso trova applicazione l’esenzione evidenziando che la locuzione “estratti” riportata nella norma “si ritiene possa includere anche i documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente”.

Per applicare il regime di esenzione dall’imposta di bollo sarà cura delle ASD/SSD specificare in calce ai documenti/istanze “non soggetto ad imposta di bollo ex art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al DPR 642/1972”.

Per quanto concerne gli Istituti di credito è necessario comunicare espressamente il regime di esenzione, utilizzando eventualmente il fac-simile presente nella sezione modulistica del sito www.arseasrl.it .  

Arsea Comunica n. 60 del 01/09/2019

 

 

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